Il fallimento è un procedimento complesso volto al soddisfacimento – ovviamente in forma coattiva – delle pretese dei creditori attraverso la liquidazione del patrimonio dell’impresa che versa in stato di insolvenza. Prima di evidenziare le diverse fasi in cui si articola la procedura fallimentare, è bene ricordare quelli che sono i presupposti del fallimento. Innanzitutto, è necessaria l’iniziativa di alcuni soggetti che dà impulso alla procedura fallimentare. In particolare, i soggetti che possono dare impulso alla procedura fallimentare sono: il debitore stesso, il Pubblico Ministero, il Tribunale Fallimentare, uno o più creditori. Per potersi dichiarare il fallimento dell’imprenditore, poi, è necessaria la sussistenza di due presupposti, uno soggettivo e l’altro oggettivo. Affinchè venga pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, l’imprenditore dovrà versare in stato di insolvenza ovvero trovarsi nella incapacità momentanea di far fronte a tutti gli impegni economici e finanziari (presupposto oggettivo). L’imprenditore che può essere assoggettato alla procedura fallimentare è quello commerciale (presupposto soggettivo). Effettuata questa dovuta precisazione, andiamo ad esaminare le diverse fasi della procedura fallimentare.
Le fasi della procedura fallimentare
Le diverse fasi in cui si articola la procedura fallimentare sono, essenzialmente, le seguenti:
- accertamento del passivo e dei diritti mobiliari di terzi;
- liquidazione dell’attivo;
- custodia ed amministrazione del patrimonio del fallito;
- riparto dell’attivo tra i creditori.
Procedura fallimentare, fasi: la custodia e l’amministrazione del patrimonio del fallito
Tale fase è completamente “governata” dal curatore fallimentare. A tale soggetto spetta, infatti, il compito di apporre i sigilli, di prendere in consegna i titoli dei credito, le scritture contabili e le liquidità dell’imprenditore insolvente. E’ in questa fase di “preparazione” che il curatore fallimentare si occupa di redigere l’inventario dei beni del patrimonio dell’imprenditore e di stilare l’elenco dei creditori che risultano dalle scritture contabili.
Fasi della procedura fallimentare: l’accertamento del passivo
E’, senza dubbio, la fase più importante dell’intera procedura: è in questo particolare momento procedurale che i creditori del fallito – una volta ricevuta la notizia del fallimento dell’imprenditore – dovranno presentare l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare. In tale richiesta, i creditori dovranno specificare, in maniera dettagliata, la causale e l’ammontare del loro credito nonché devono chiedere espressamente di partecipare alla liquidazione dell’attivo. Una volta presentate le istanze, il Giudice delegato sarà chiamato ad esaminarle e, quindi, ad accoglierle oppure a rigettarle. In questa fase, il creditore che sia stato escluso potrà presentare opposizione allo stato passivo.
Procedura fallimentare, fasi: la liquidazione dell’attivo
Questa particolare frase tende a “quantificare e a monetizzare” i beni che sono compresi nel patrimonio dell’imprenditore fallito. Tale “Monetizzazione” può essere attuata, ad esempio, mediante vendita dell’azienda o di un ramo di essa, mediate affitto di azienda o di un ramo di essa, mediante cessione dei crediti oppure vendita di singoli beni immobili o mobili.
Procedura fallimentare, fasi: il riparto dell’attivo
Siamo nella fase finale della procedura fallimentare, quando le somme di denaro che siano state ricavate in sede di liquidazione vengono distribuite tra i diversi creditori. In particolare, le somme vengono erogate ai creditori seguendo un ordine ben preciso:
- vengono pagati prima i crediti prededucibili ovvero i compensi del curatore, le spese della procedura, gli onorari per i consulenti della procedura;
- successivamente vengono pagati tutti i crediti assistiti da un diritto di prelazione, secondo l’ordine stabilito dagli artt. 2745-2783 cod. civ.;
- vengono pagati i crediti chirografari;
Fasi della procedura fallimentare: la chiusura
Abbiamo appena elencato le diverse fasi in cui si compone e si articola la procedura fallimentare. Siamo giunti alla fine, ovvero alla chiusura del fallimento. Vi sono alcuni casi specifici in cui il fallimento viene dichiarato chiuso. In particolare, ciò accade quando:
- viene diviso tutto l’attivo fallimentare senza che tutti i creditori siano stati integralmente soddisfatti;
- manca un attivo fallimentare vero e proprio;
- nessun creditore ha presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini di legge sono state estinte tutte le passività.
La chiusura del fallimento viene dichiarata dal Tribunale. Una volta dichiarata la chiusura, cessano tutte le funzioni degli organi fallimentari e il debitore si riappropria di tutti i suoi diritti patrimoniali. Allo stesso tempo, i creditori riacquistano il potere di agire in maniera individuale contro il debitore, con specifiche azioni volte a recuperare quanto non pagato con la procedura fallimentare. Infine, non dimentichiamo un’altra importante ipotesi che può condurre alla chiusura del fallimento. Esso si conclude, infatti, quanto il debitore propone un concordato fallimentare che sia approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale.