La fideiussione
La fideiussione è il contratto mediante il quale un soggetto, il fideiussore, si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di una obbligazione altrui.
Attraverso la fideiussione, quindi, si costituisce unagaranzia personale ad opera di un terzo.
La fideiussione può essere considerata quale obbligazione solidale accessoria: il fideiussore, infatti, è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell’escussione.
La fideiussione con beneficio di escussione, invero, è disciplinata dall’art. 1944 c.c. al secondo comma. Secondo quanto stabilito dalla citata norma, le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione deve indicare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione.
Ciò detto, prendiamo in considerazione, nell’approfondimento di oggi, il caso difallimento del debitore principale.
Scadenza immediata ed automatica
L’art. 55 l.f. disciplina glieffettidel fallimento suidebiti pecuniari.
Come noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione al comma 2, in caso di fallimento i debiti pecuniari del fallitosi considerano scaduti, agli effetti del concorso,alla data di dichiarazione del fallimento.
Talescadenza automaticadei debiti opera sia per le obbligazioni soggette a termine ma non ancora scadute, sia per quelle per le quali non è previsto un termine.
Ci si è chiesto se la scadenza immediata ed automatica dei debiti pecuniari del fallito possa riguardare anche l’obbligazione del fideiussore.
Secondo quanto enunciato con una recente pronuncia dalla Suprema Corte di Cassazione “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.”
Orbene, la Corte con sentenzan. 24296/2017ha ritenutoestendibile anche al fideiussorel’effetto previsto dall’art. 55 l.f., poiché la sua obbligazione è accessoria rispetto a quella principale.
L’apertura del fallimento determina, infatti, una modifica legale dell’obbligazione principale che si estende all’intero rapporto e quindi produce effetti pure nei confronti dell’obbligato in solido.
Nei confronti di chi è necessario agire?
Come anticipato, dalla dichiarazione di fallimento inizia a decorrere iltermine semestraledi decadenza indicato dall’art. 1957 c.c., entro il quale il creditore deve promuovere le proprie istanze.
Nei confronti di chiè opportuno proporle?
A tal fine occorre distinguere l’ipotesi difideiussione solidaleofideiussione con beneficio di escussione:
- in caso difideiussione solidale, disciplinata dall’art. 1944, 1 comma c.c., il creditore ha la facoltà discelta, ossia nel termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., lo stesso può promuovere le sue istanzeindifferentementenei confronti deldebitore principaleo delfideiussoremediante domanda di ammissione al passivo del fallimento o nelle forme ordinarie nei confronti del garante.
- in caso difideiussione con beneficio di escussione, disciplinata dall’art. 1944, 2 comma c.c.se il debitore principale fallisce il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957, primo comma, cod. civ., non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 cod. civ., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale.