Legge Fallimentare

Effetti patrimoniali per il fallito, nel fallimento


Effetti del fallimento per il fallito parte 1

Il fallimento, una volta che viene dichiarato, produce degli effetti giuridici nei confronti degli interessati, ovvero il fallito e i suoi creditori.

Il fallito

Lo scopo del fallimento è la distribuzione del patrimonio del fallito ai creditori. Se il fallito rimanesse in possesso del proprio patrimonio, potrebbe sottrarre facilmente i suoi beni ai creditori che devono, invece, essere tutelati. La sentenza di fallimento, per ovviare a questi inconvenienti, produce degli effetti negativi di natura personale, patrimoniale e processuale.

Gli effetti patrimoniali

Il primo effetto che possiamo riscontrare è il c.d. spossessamento, cioè la privazione del fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti al momento della dichiarazione di fallimento; va fatto però un distinguo, nel fallimento sono compresi i beni che giungono al fallito durante il fallimento mentre non sono inclusi i beni di natura personale.

Tutti gli atti che sono posti in essere in via successiva alla dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Lo sono, inoltre, tutti i pagamenti eseguiti e ricevuto dal debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Sono, poi, inefficaci le formalità compiute rispetto ai creditori se il fallito o gli altri soggetti le hanno compiute per rendere opponibili atti da loro compiuti nei confronti di terzi.

 

(Segue)


News correlate


Novità introdotte nella composizione negoziata
Notizie > Legge Fallimentare


Codice delle crisi di impresa e la digitalizzazione
Notizie > Legge Fallimentare

Cessione crediti bloccati, PMI a rischio fallimento
Notizie > Legge Fallimentare