Effetti del fallimento per il fallito parte 1
Il fallimento, una volta che viene dichiarato, produce degli effetti giuridici nei confronti degli interessati, ovvero il fallito e i suoi creditori.
Il fallito
Lo scopo del fallimento è la distribuzione del patrimonio del fallito ai creditori. Se il fallito rimanesse in possesso del proprio patrimonio, potrebbe sottrarre facilmente i suoi beni ai creditori che devono, invece, essere tutelati. La sentenza di fallimento, per ovviare a questi inconvenienti, produce degli effetti negativi di natura personale, patrimoniale e processuale.
Gli effetti patrimoniali
Il primo effetto che possiamo riscontrare è il c.d. spossessamento, cioè la privazione del fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti al momento della dichiarazione di fallimento; va fatto però un distinguo, nel fallimento sono compresi i beni che giungono al fallito durante il fallimento mentre non sono inclusi i beni di natura personale.
Tutti gli atti che sono posti in essere in via successiva alla dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Lo sono, inoltre, tutti i pagamenti eseguiti e ricevuto dal debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Sono, poi, inefficaci le formalità compiute rispetto ai creditori se il fallito o gli altri soggetti le hanno compiute per rendere opponibili atti da loro compiuti nei confronti di terzi.