Effetti del fallimento per il fallito parte 4
Effetti di natura processuale
Andiamo a vedere quali sono gli effetti di natura processuale che interessano il fallito, successivi alla dichiarazione di fallimento:
La perdita delle capacità processuali relative tutti quei rapporti di natura patrimoniale che sono compresi nel fallimento
È il curatore a stare in giudizio su autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 43 della l.f.
Con la dichiarazione di fallimento c’è l'interruzione dei processi in corso sempre relativi alle obbligazioni di natura patrimoniale comprese nel fallimento
In caso di procedimento arbitrale pendente questo non può essere proseguito-
Circa la perdita della capacità processuale del debitore-fallito va detto che se è vero che egli la perde per i giudizi esterni al fallimento, non la perde per gli atti all’interno della procedura fallimentare. L’art. 43 della l.f. pur prevedendo la perdita della capacità processuale consente a questo di intervenire nel giudizio, a quale condizione però? Solo nel caso in cui sorgano questioni per le quali possono sorgere a suo carico imputazioni di reato di bancarotta o quando l’intervento sia previsto dalla legge. Il fallito, poi, non può testimoniare nei processo pendenti in cui era parte, in quanto sebbene abbia perso la capacità processuale è comune una parte del rapporto.