Legge Fallimentare

Effetti di natura processuale nel fallimento, per il fallito


Effetti del fallimento per il fallito parte 4

Effetti di natura processuale

Andiamo a vedere quali sono gli effetti di natura processuale che interessano il fallito, successivi alla dichiarazione di fallimento:

  • La perdita delle capacità processuali relative tutti quei rapporti di natura patrimoniale che sono compresi nel fallimento

  • È il curatore a stare in giudizio su autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 43 della l.f.

  • Con la dichiarazione di fallimento c’è l'interruzione dei processi in corso  sempre relativi alle obbligazioni di natura patrimoniale comprese nel fallimento

  • In caso di procedimento arbitrale pendente questo non può essere proseguito-

Circa la perdita della capacità processuale del debitore-fallito va detto che se è vero che egli la perde per i giudizi esterni al fallimento, non la perde per gli atti all’interno della procedura fallimentare. L’art. 43 della l.f. pur prevedendo la perdita della capacità processuale consente a questo di intervenire nel giudizio, a quale condizione però? Solo nel caso in cui sorgano questioni per le quali possono sorgere a suo carico imputazioni di reato di bancarotta o quando l’intervento sia previsto dalla legge. Il fallito, poi, non può testimoniare nei processo pendenti in cui era parte, in quanto sebbene abbia perso la capacità processuale è comune una parte del rapporto.

 

Parte 3