Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti parte 1
Il fallimento, lo abbiamo già visto, è dichiarato, nei confronti dell’imprenditore, ma ciò non esclude che al momento della dichiarazione di fallimento, non vi siano rapporti con altri soggetti, come i fornitori, che sono ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.
Come saranno gestiti questi rapporti?
Bisogna precisare che siamo di fronte a rapporti non ancora eseguiti, se non parzialmente. Se, i rapporti fossero stati eseguiti per intero, allora il curatore potrebbe considerare il pagamento avvenuto per una prestazione già effettuata da parte del fallito.
Se invece è la parte "in bonis" ad aver eseguito la prestazione, quest’ultima potrà insinuarsi nel fallimento presentando domanda di ammissione al passivo.
Tale disciplina è prevista dall’art. 72 della l.f.
Salvo le eccezioni relative ai vari contratti, l’esecuzione dei contratti resta sospesa, almeno fino a quando il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti gli obblighi. Oppure decide nelle stesse forme di sciogliersi da questo. Può anche accadere che il trasferimento del diritto sia già avvenuto e si debba eseguire solo la prestazione, come accade per i contratti consensuali. In questo caso conserva la sua efficacia e la prestazione dovrà essere eseguita.