Il deposito delle somme relative ai creditori di cui il diritto di credito è incerto
Anche i creditori di cui non è certo il diritto, i c.d. creditori ammessi con riserva, sono ammessi al fallimento. Possono, inoltre, pendere dei giudizi di impugnazione dello stato passivo. Le somme che spettano a tali soggetti devono essere depositate e sarà il giudice delegato a decidere le modalità con cui avverrò il deposito. Quali sono i creditori per i quali bisogna depositare le somme relative ai loro crediti? I creditori ammessi con riserva; i creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; i creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; i creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
Ci sono altre somme di cui non è sicura la loro attribuzione definitiva che possono arrivare al fallimento. Ad esempio è il caso in cui il curatore possa risultare vittorioso in un giudizio di primo grado, ma non in modo definitivo, perché il provvedimento che riconosce i diritti del fallimento, seppure esecutivo, non è ancora passato in giudicato, rischiando, dunque, che una volta presentata un'impugnazione, poi vittoriosa, si debba restituire quanto ricevuto. Per questo motivo le somme ricevute in seguito a tali provvedimenti devono essere trattenute e depositate secondo le modalità stabilite dal giudice delegato.