Avviso ai creditori ed agli altri interessati
Come noto, l’art. 92 l.f. disciplina la comunicazione che il curatore deve inviare ai creditori per avvertirli dell’apertura del concorso.
La legge fallimentare prevede, infatti, che il curatore comunichi l’intervenuto fallimento ai creditori per permettere a questi ultimi di presentare istanze di ammissione al passivo della procedura.
Vediamo nello specifico cosa è statuito all’art. 92 l.f..
La comunicazione
Secondo quanto stabilito dalla citata norma, il curatore, dopo aver esaminato le scritture contabili depositate dall’imprenditore ed altre fonti di informazioni, deve comunicare senza indugio una serie di informazioni e avvertimenti ai creditori ed ai titolari di altri diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.
Il curatore deve trasmettere dette indicazioni ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, sempre che il relativo indirizzo risulti dal registro delle imprese ovvero dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore.
Contenuto ex art. 92 l.f.
L’avviso in oggetto deve:
- avvertire i creditori che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda di ammissione al passivo entro il temine di 30 giorni prima dell’adunanza;
- indicare la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui devono essere presentate le domande;
- indicare ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, nonché della sussistenza dell’onere previsto dall’art. 93, terzo comma, n. 5 (indicazione indirizzo pec ove ricevere le comunicazioni);
- contenere l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura.
Nell’avviso è indicato anche che ciascun creditore può fornire la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei Creditori.
Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
Deposito in cancelleria della comunicazione
Se a seguito dell’avviso in questione con il quale il curatore chiede anche indicare l’indirizzo p.e.c. per successive comunicazioni, il creditore non adempie a tale incombente o perché non partecipa al passivo o perché pur partecipando non trasmette un indirizzo p.e.c., le successive comunicazioni vanno eseguite presso la cancelleria.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 31 bis l.f., infatti, nel caso in cui sia omessa l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. oppure nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.