Abbiamo appunto visto come il comitato dei creditori svolga un’attività di autorizzazione degli atti, di consultazione nell’esprimere pareri, ed infine, ora analizzeremo l’attività di vigilanza sull’operato del curatore. Si tratta di una funzione di particolare importanza che per potersi espletare, prevede obblighi di informazione che gravano sul giudice delegato e sul curatore, a seconda dei casi; ma andiamo ad analizzarla meglio.
La funzione di vigilanza prevede che:
Le scritture contabili possano essere ispezionate in qualsiasi tempo dal comitato e dai suoi componenti, nonché i documenti della procedura. I medesimi soggetti hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore;
Qualunque atto o documento contenuto all’interno del fascicolo possa essere analizzato dal comitato e da ciascun suo componente;
Il comitato possa essere convocato dal curatore durante il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa, con una scadenza pari a almeno tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione dell’impresa e al fine di pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio;
Il comitato debba essere informato dal curatore dell'esito della vendita dei beni fallimentari;
Il comitato vigila sull'avvenuto adempimento del concordato fallimentare.
L'art. 41 l.f. contempla anche un’ulteriore ipotesi, ovvero quella per cui il comitato non possa, per qualsiasi motivo, svolgere le sue funzioni. In tutti questi casi è il giudice delegato a provvedere d’urgenza.
Per quanto riguarda, invece, le impugnazioni degli atti del comitato dei creditori, è possibile proporre reclamo secondo quanto previsto dall’art. 36 l.f.