Le funzioni
Il comitato dei creditori svolge principalmente tre funzioni, la funzione: di vigilanza (sull’operato del curatore); di autorizzazione (degli atti del curatore); consultiva (esprime pareri nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del tribunale o del giudice delegato. I parerei possono essere vincolanti e non. Nel primo caso gli organi della procedura devono adeguarsi, nel secondo non c’è tale obbligo anche se è necessario chiedere il parere del comitato. Questo si dice, appunto, parere obbligatorio ma non vincolante).
I pareri
I pareri si suddividono in pareri vincolanti e non.
I pareri vincolanti si hanno in caso di:
Terzi che vantano un diritto reale su dei beni immobili, quando se ne chieda la restituzione;
Continuazione dell’attività d’impresa o di un ramo di questa;
Affitto dell’azienda o di un suo ramo;
Proposta di concordato fallimentare da parte del fallito;
Concessione del diritto di prelazione a favore dell’affittuario.
I pareri non vincolanti si hanno in caso di:
Esercizio dell’azione di responsabilità contro amministratori, componenti organi di controllo, direttori generali e liquidatori, nonché per l’azione contro i soci;
Decreto di chiusura del fallimento;
Subentro del curatore in un affare nel caso di fallimento di società;
Concessione del sussidio all’imprenditore fallito e ai suoi familiari.