Il comitato dei creditori è un organo nominato dal giudice delegato, entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento, sulla base di ciò che risulta dai documenti, sentito il curatore e i creditori che abbiano dato la loro disponibilità ad assumere l’incarico o hanno segnalato altri nominativi con i requisiti previsti, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente.
Caratteristiche
E’ il comitato che nomina, trascorsi 10 giorni dalla sua nomina, il curatore e a maggioranza il presidente.
Si compone di tre o cinque membri che vengono selezionati tra i creditori. Essi devono rappresentare in modo equilibrato quantità e qualità dei crediti, avendo riguardo alla possibilità di soddisfare i crediti stessi.
Il comitato dei creditori è convocato dal presidente, per ciò che riguarda le deliberazioni di competenza o quando è richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di 15 giorni successivi a quello in cui la richiesta è giunta al presidente. Il voto viene espresso nelle riunioni collegiali o per mezzo di telefax o con voto telematico e altro mezzo elettronico, sempre che si possa conservare la prova della manifestazione del voto.
In caos di conflitto di interessi, il comitato che si trova in tale situazione deve astenersi dal voto. E’ possibile, inoltre la sostituzione dei membri del comitato, ai sensi del 37 bis l.f. ma non deve essere alterato l’equilibrio e la qualità dei crediti ammessi. E’ ammessa, inoltre, in tutto o in parte la delega delle proprie funzioni, ma deve essere attribuita a soggetti di precise competenze, le stesse previste per la nomina del curatore.