Fallimento

Notifica via p.e.c. dell’udienza pre-fallimentare


Notificazione del ricorso e del decreto all’imprenditore

Con la riforma intervenuta con L. 221/2012, la notifica del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento deve avvenire nei termini e con le modalità indicate dall’art. 15, 3 comma L.F. il quale stabilisce tre metodi di notifica, il primo a cura della cancelleria e i successivi, a cura del ricorrente, da utilizzarsi questi ultimi, solamente nel caso in cui il primo non vada a buon fine
Analizziamo, pertanto, la citata norma al fine di verificare come evitare declaratorie di inammissibilità o improcedibilità.

 

Fallimento e notificazione 

Come detto, l’art. 15 L.F. indica le modalità di notifica del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento. 
Nello specifico è stabilito: 
  1. Notifica a cura della cancelleria: preliminarmente è previsto che il ricorso e il decreto devono essere notificati all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica del ricorrente.               Preminente rilievo, quindi, è attribuito alla notifica all’indirizzo p.e.c. dell’impresa debitrice.                       L’imprenditore è obbligato a dotarsi e a tenere attivo un indirizzo p.e.c.                                                                           La ratio è quella di coniugare la finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore con l’esigenza di celerità e speditezza cui deve mirare il procedimento concorsuale.                                                                                         Proprio per questo motivo, quindi, il Tribunale è esonerato all’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo. Solo in seguito a una non utile attivazione di questo primo meccanismo segue la notificazione presso l’indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese.  
  2. Notifica a cura del ricorrente: quando per qualsiasi motivo la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica del ricorso o del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’art. 107, 1 comma d.p.r. 1229/59 presso la sede risultante dal registro delle imprese.  La funzione è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue principali vicende.
  3. Quando la notificazione non può essere compiuta nemmeno con queste modalità, quindi solamente in caso di esito negativo dei primi due modi di notifica, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. 
Secondo la Corte Costituzionale (sent. 146/2016) “il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge.”
 

L’art 145 c.p.c. non si applica alla notifica della dichiarazione di fallimento

La disciplina prevista dall’art. 15,3 comma L.F. per la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento ha natura esclusiva e obbligatoria, sicché per tale notifica non potrà essere applicato analogicamente l’art. 145 c.p.c.
E’ quanto ha statuito recentemente la Corte di Cassazione con sent. 10132/2017 con la quale si è affermato che: “ In tema di procedure concorsuali, la cancelleria del tribunale deve procedere alla notifica tramite l'indirizzo PEC della società, il quale risulta dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi PEC. Solo ove ciò risulti impossibile oppure in caso di esito negativo, il creditore istante deve procedere a mezzo di ufficiale giudiziario. Quest'ultimo dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito.”

Quando la notifica telematica può essere considerata effettuata?

Quando la notifica avviene tramite pec, occorre conoscere il momento in cui effettivamente detta notifica può considerarsi avvenuta.
Al fine di rispondere a questo interrogativo, è possibile fare riferimento alla sent. n. 22352/2015 con la quale si è affermato che ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. occorre aver riguardo:
  • dal lato del mittente: alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata;
  • dal lato del destinatario: alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. Il messaggio di avvenuta consegna, quindi, è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.
 
 
 

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