Espropriazione

Pignoramento prima casa ancora possibile


Il pignoramento della prima casa che fino allo scorso anno era una delle misure più preoccupanti, è un provvedimento di Equitalia che mira ad ottenere tributi dovuti da contribuenti morosi.

Il Decreto Legge 69/2013 poi convertito in Legge ordinaria (98/2013) ha annullato la misura prevedendo che il pignoramento della prima casa non fosse possibile almeno nei casi in cui lo stesso immobile fosse l’unico bene posseduto dal contribuente debitore o fosse la sua residenza anagrafica. Dal provvedimento erano stati eliminati a suo tempo gli immobili accatastati come villa (A/8) o come castello e come bene storico e di pregio (A/9), per i quali Equitalia poteva comunque prevedere l’esproprio. La legge 98/2013 limitava l’espropriazione ai soli contribuenti il cui debito risultasse superiore ai 120mila euro.

In questi giorni, nel question time della Commissione Finanze della Camera, il Ministero dell’Economia ha fornito un preoccupante chiarimento, riguardo a un’interrogazione dell’on. Paglia di SEL. Il deputato aveva infatti sottolineato come, in seguito all’entrata in vigore della legge citata sopra, prima Equitalia avesse sospeso le procedure di esproprio degli immobili (intesi come prime case) nei confronti dei contribuenti con debiti verso l’erario, in attesa di poter chiarire l’ambito di applicazione della legge stessa e, poi, di far partire le procedure di esproprio già avviate prima dell’entrata in vigore della legge, in data 22 Giugno 2013.

La risposta del Ministero dell’Economia è molto lacunosa. Infatti, nella nota che contiene gli elementi di risposta, si spiega come il parere degli Organi Costituzionali richiesto da Equitalia, circa l’ambito di applicabilità della legge sia stato ritenuto successivamente non rilevante, giacchè il testo della stessa norma dà indicazioni precise sia riguardo ai casi di sospensione del pignoramento sia riguardo al principio dell’irretroattività. Andando a vedere la legge nello specifico, essa non presenta alcuna deroga allo stesso principio dell’irretroattività, quindi, la sospensione stessa della pignorabilità degli immobili non avrebbe efficacia retroattiva.

La nota esplicativa è servita a specificare che Equitalia può, quindi, ancora effettuare e portare a termine i procedimenti di espropriazione nel caso in cui questi ultimi siano stati avviati prima della data del 22 Giugno 2013 (momento dell’entrata in vigore della L. 98/2013).
La conseguenza è  che un provvedimento di esproprio dell’abitazione principale, avviato il 21 Giugno 2013, o prima, non sarebbe tutelato, neanche oggi, dal pignoramento e questo è molto grave per tutti.