In tema di espropriazione forzata, è davvero controversa e di non facile soluzione la questione che attiene alla individuazione del Giudice competente a fronte di un atto di pignoramento dell’agente di riscossione. In particolare, il problema si pone con riguardo alla eventuale competenza del Giudice ordinario oppure della Commissione Tributaria.
Nel nostro articolo analizzeremo la questione approfondendo le recenti pronunce emesse dalla Corte di Cassazione che ha risolto il problema.
Espropriazione forzata e opposizione pignoramento dell’agente di riscossione
La questione è stata in parte sollevata dal contenuto dell’articolo 57 del D.P.R. n. 602/73 che, in materia tributaria, esclude:
“a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative “alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
Volendoci fermare al testo letterale della norma, sembrerebbe esclusa per il cittadino la possibilità di proporre opposizione contro un pignoramento dell’agente di riscossione per eccepire, ad esempio, l’omessa notifica del titolo oppure la sopravvenuta prescrizione.
Una interpretazione siffatta e così legata al contenuto letterale della norma, determinerebbe gravi problemi di legittimità costituzionale: in sostanza, il contribuente non potrebbe difendersi da un pignoramento avente natura tributaria. Il contribuente, infatti, non potrebbe impugnare il pignoramento nemmeno dinanzi alla Commissione Tributaria in quanto l’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 542/92 esclude – in maniera espressa – gli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella dalla giurisdizione tributaria.
La soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione
Più volte la Suprema Corte è intervenuta sull’argomento e, con sentenza n. 9246/2015 e n. 8618/15, ha sottolineato che se il contribuente voglia ottenere l’annullamento dell’atto di pignoramento sottolineando quindi un vizio proprio dell’atto esecutivo ed adducendo la “nullità derivata”, in tal caso l’opposizione proposta non rientrerebbe nella materia tributaria e non si applicherebbero i limiti contenuti nell’articolo 57 del D.P.R. n. 602/73.
In questo caso, dunque, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al Giudice Ordinario: qualora dovesse rivolgersi alla Commissione Tributaria, si imbatterà nel limite dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 542/92.
Il discorso è completamente diverso nel caso in cui il contribuente volesse impugnare – oltre all’atto di pignoramento – anche il titolo per omessa notifica. In tal caso, il contribuente andrebbe a sollevare una questione sul merito del tributo: in questo caso dovrà rivolgersi necessariamente alla Commissione Tributaria. Qualora si rivolgesse al Giudice Ordinario, si imbatterebbe nei limiti di cui all’articolo 57 citato del D.P.R. n. 602/73.
Ricordiamo, inoltre, l’importanza sentenza n. 9246/2015 con cui la Corte di Cassazione ha evidenziato che, per verificare la giurisdizione ed i limiti previsti dall’articolo 57 D.P.R. n. 602/73, è necessario valutare l’atto oggetto dell’impugnazione e non il vizio che il contribuente deduce in giudizio.
In particolare, la Cassazione nella citata sentenza sottolinea che: “Se il contribuente impugna l’atto presupposto -cartella di pagamento o avviso di mora- chiedendone l’annullamento per irregolarità formali dell’atto o della sua notificazione, l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario non è ammessa e la cognizione è riservata alla giurisdizione del giudice tributario”.
Invece, se il contribuente “impugna l’atto di pignoramento e ne chiede la dichiarazione di nullità, facendo valere vizi propri dell’atto o della sua notificazione ovvero il vizio derivante dall’omessa notificazione dell’atto presupposto, l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario è ammissibile, anche se l’atto presupposto della cui notificazione si tratta è una cartella di pagamento o un avviso contenente l’intimazione ad adempiere”.
Di parere identico è la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, si è pronunciata sulla questione con sentenza n. 8618/15. Nella citata sentenza, la Suprema Corte sottolinea, ancora una volta, la sussistenza della giurisdizione ordinaria nel caso in cui il contribuente voglia proporre opposizione avverso l’atto di pignoramento in relazione a tributi erariali. In questi caso, si tratta pur sempre di un atto dell’espropriazione forzata, ovviamente a meno che non vengano presentate ed introdotte questioni di natura tributaria.