Espropriazione

L’immobile abusivo acquisito dal Comune può essere pignorato?


Immobile abusivo 

Nel caso in cui vi sia un immobile abusivo, ossia quando vi siano delle difformità in ordine alla costruzione dell’immobile stesso o addirittura immobile costruito in assenza di permesso, interrogativo frequente che ci si pone è se sia possibile sottoporre a pignoramento immobiliare detto bene nel caso in cui sia già stato acquisito al patrimonio comunale. 
Vediamolo nell’approfondimento odierno. 
 

Impignorabilità 

In primo luogo occorre fare il punto sulle sorti di un immobile abusivo. 
Il Comune, innanzitutto, ordina al proprietario del bene abusivo di demolire il bene stesso e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi
Nel caso di mancato adempimento del suddetto ordine il Comune acquisirà a titolo gratuito l’immobile al proprio patrimonio con conseguente trasformazione in res extra commercium su cui il debitore e i terzi non possono vantare alcun diritto reale.
L’acquisizione avviene di diritto come sanzione prevista direttamente dalla legge ex art 31, Testo Unico Edilizia il quale statuisce, infatti, che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.”
Orbene, nel caso in cui si volesse procedere al pignoramento di un immobile abusivo, occorre inizialmente sapere se questo immobile è stato acquisito o meno dal Comune. 
Nel caso di acquisizione dell’immobile da parte del Comune, la Corte di Cassazione ha stabilito con ordinanza n. 23453 del 06 ottobre 2017 che un immobile abusivo acquisito dal Comune non può essere pignorato. 
 

Opponibilità al creditore pignorante 

È opponibile al creditore procedente, che abbia regolarmente trascritto un pignoramento immobiliare, l’acquisizione a titolo originario in favore del Comune? 
La Cassazione con la sentenza citata ha statuito che  “L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva determina un acquisto a titolo originario del bene con conseguente opponibilità dello stesso nei confronti dei terzi che hanno effettuato, anche in precedenza, trascrizioni o iscrizioni.”
Le trascrizioni e iscrizioni effettuate in precedenza vengono caducate unitamente al precedente diritto dominicale. 
 

Duplice funzione dell’ordinanza

Con la stessa sentenza la Corte ha affermato che l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformità o assenza della concessione, emessa dal Sindaco si connota di una duplice funzione
  • quella di sanzionare comportamenti illeciti;
  • di prevenire perduranti effetti dannosi di essi. 
 

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