L’espropriazione di beni indivisi è una particolare tipologia di espropriazione disciplinata dagli articoli 599, 600 e 601 del codice di procedura civile.
L’istituto nasce per tutelare il creditore in tutte quelle ipotesi particolari in cui, tra gli elementi attivi del patrimonio del debitore, vi sia una situazione di contitolarità di un diritto reale suscettibile di essere espropriato. Ciò accade, per esempio, nell’ipotesi di usufrutto, superficie, proprietà oppure enfiteusi.
In particolare, nell’espropriazione dei beni indivisi, il creditore ben può “aggredire” la quota ideale di un bene indiviso. E’ questa, infatti, che può essere oggetto di esecuzione forzata. Il meccanismo dell’espropriazione dei beni indivisi è chiaro: il creditore può espropriare soltanto la quota di proprietà del suo debitore e non tutte le altre. In particolare, il creditore si rivolgerà al solo comproprietario del bene che risulti essere suo debitore.
L’espropriazione dei beni indivisi e la notifica del pignoramento ai comproprietari
La particolare fattispecie che stiamo esaminando è disciplinata dall’articolo 599 del codice di procedura civile rubricato “pignoramento” che precisa: “Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore”.
Nel momento in cui risulti necessario procedere al pignoramento di un bene indiviso, il creditore pignorante dovrà aver cura di notificare l’atto di pignoramento anche agli altri comproprietari. Lo prevede il comma 2 dell’articolo 599 del codice di procedura civile che statuisce: “In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.”
Con la notifica dell’atto di pignoramento, tutti i comproprietari vengono costituiti custodi e diventano parti del processo esecutivo.
L’espropriazione dei beni indivisi e la separazione della quota
Per poter procedere all’espropriazione della sola quota del debitore, è necessario separarla da tutto il resto. Al riguardo, l’articolo 600 del codice di procedura civile stabilisce che: “Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore”.
Una volta che sia stata separata la quota appartenente al debitore, potranno essere applicate le normali disposizioni previste dal codice di procedura civile. Dunque, si potrà procedere alla vendita forzata della quota oppure all’assegnazione della stessa in pagamento.
L’espropriazione dei beni indivisi: la divisione
Non sempre è possibile procedere alla separazione in natura della quota. In tal caso, come stabilisce il comma 2 dell’articolo 600 del codice di procedura civile: “Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568”.
Nella predetta fattispecie, dunque, il Giudice può seguire due strade diverse:
- può procedere con il giudizio di divisione;
- può disporre la vendita della quota indivisa;
In particolare, per procedere alla divisione della quota, sarà necessario instaurare un giudizio di cognizione al quale dovranno partecipare tutti i condividenti insieme al creditore pignorante.
Le parti possono, in alternativa, decidere di sostituire la divisione della quota con un accordo tra le parti. In tal caso, ovviamente, l’esecuzione rimarrà sospesa medio tempore per consentire alle parti di perfezionare il loro accordo.
Il processo esecutivo potrà riprendere in seguito alla riassunzione richiesta dal soggetto interessato. La riassunzione è, ovviamente, disciplinata dall’articolo 627 del codice di procedura civile che stabilisce che la stessa debba essere presentata mediante ricorso “entro il termine perentorio stabilito dal giudice nel provvedimento con cui ha disposto la sospensione o, comunque, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione”.
Una volta che sia stata effettuata la divisione, si potrà procedere con la vendita forzata oppure con l’assegnazione della quota espropriata.
Espropriazione dei beni indivisi: la vendita della quota
Come prima anticipato, non sempre è possibile la separazione naturale della quota appartenente al debitore. In tal caso, il Giudice potrà disporre la vendita della quota indivisa nel caso in cui ritenga che la stessa possa avvenire ad un prezzo superiore oppure pari al valore della quota stessa, come stabilito dall’articolo 568 del codice di procedura civile.