Ilpegno e l’ipotecasono diritti reali di garanzia che, nel momento in cui vengono costituiti, comportano una limitazione della sfera giuridica del debitore: quest’ultimo, infatti, non potrà liberamente disporre del bene mobile o del bene immobile gravato da pegno o da ipoteca.
Il pegno ex articolo 2784 del codice civile: definizione e costituzione
Ilpegnoè undiritto reale di garanziaespressamente disciplinato dal Legislatore. L’articolo 2784 del codice civile stabilisce, infatti, che“pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.” Il nostro ordinamento giuridico prevede che ilpegnopossa essere costituito soltanto mediante contratto. In particolare, il contratto di pegno non si perfeziona senza che il creditore abbiaprima conseguito il possesso del bene su cui è costituita la garanzia. Ciò accade perché il contratto di pegno è “reale” ovvero si perfeziona con la consegna materiale del bene oggetto della garanzia. Ed è proprio questa una delle caratteristiche più importanti che connotano ilpegno: lospossessamento del beneda parte del debitore e la consegna della “res” nelle mani del creditore. In particolare, lo spossessamento del bene nel contratto di pegno ha due precise funzioni:
- evitare che il bene venga distrutto o danneggiato fino a quando si trovi "nelle mani" del creditore;
- garantire il creditore dalla eventuale alienazione del bene a terzi in buona fede.
E’ importante, comunque, evidenziare che nel momento in cui viene costituitoil pegno su un bene,il debitore non perde la proprietà del bene stesso. Da ciò ne consegue che, anche se il debitore dovesse alienare il bene, l’atto di alienazione non avrà nessun effetto rilevante nella sfera giuridica del creditore. Questo accade perché ilbene è materialmente in possesso del creditoree poi perché il pegno è assistito dal “diritto di seguito” in virtù del quale il creditore ben potrà alienare il bene in suo possesso anche se è stato acquistato dal terzo in buona fede. Dal momento in cui viene costituito il pegno, il creditore ha una serie diobblighi e doverida rispettare. In particolare, ha l’obbligo di non abusare del diritto di credito, ha l’obbligho di conservare il bene oppure il documento del credito. Ancora, il creditore non può disporre del credito o del bene ed è chiamato a restituire la cosa oppure il documento nel momento in cui il suo diritto di credito sia stato integralmente soddisfatto.
L’ipoteca ex articolo 2808 del codice civile: definizione
Il Legislatore, all’articolo 2808 del codice civile, delinea i contorni dell’ipoteca. Stabilisce il citato articolo che: “L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [602 c.p.c.], anche in confronto del terzo acquirente [518, 2858, 2910 2], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione [518, 2748, 2770, 2777, 2812, 2825, 2847, 2911, 2916; l.f. 51].L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore [2828] o di un terzo [2868] e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari [2827].L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria”.
L’ipotecaè connotata da una serie di caratteristiche fondamentali. Essa, infatti, conferisce al creditore ipotecario ildiritto di prelazione: egli sarà sempre preferito rispetto agli altri creditori chirografari nell’esecuzione forzata sul bene oggetto di ipoteca. Ancora, tale diritto reale di garanzia è assistito dal “diritto di seguito”,in virtù del quale il creditore potrà soddisfarsi sul bene oggetto di ipoteca anche se quest’ultimo è stato alienato dal debitore. Infine, l’ipoteca conferisce al creditore lacertezzadi poter ottenere una veloce soddisfazione del proprio credito poiché non ci sarà bisogno dell’intervento di altri soggetti.
Pegno ed ipoteca: le caratteristiche comuni
Ilpegno e l’ipotecasono entrambi diritti reali di garanzia, entrambi conferiscono al creditore il diritto di espropriare il bene oggetto di pegno o di ipoteca. Conferiscono, altresì, al creditore ildiritto di prelazione(di cui abbiamo già ampiamente parlato) nonché ildiritto di sequelache dà la possibilità al creditore di espropriare il bene oggetto di diritto anche se esso è stato acquistato da un terzo.
Pegno ed ipoteca: le differenze
Pur essendo due fattispecie giuridiche molto simili tra loro, ilpegno e l’ipotecasono profondamente diverse. Innanzitutto, il pegno può avere ad oggetto i beni mobili ( non registrati ),i diritti reali mobiliari e l'universalità di beni mobili mentre l’ipoteca può avere ad oggetto solo ed esclusivamente beni immobili, beni mobili registrati, diritti mobiliari reali , rendite dello Stato. Ancora, nelpegnoil bene deve entrare nel possesso materiale del creditore: solo in questo modo il contratto di pegno si perfeziona. L’ipoteca, invece, comincia a produrre i suoi effetti e si perfeziona nel momento in cui essa viene iscritta: non è dunque necessario il passaggio del possesso del bene immobile oggetto di ipoteca.