Espropriazione

La dichiarazione del terzo: se questa manca o è contestata


Dopo l’invito ex art. 543 c.p.c., si afferma l’esistenza del debito e il pignoramento viene perfezionato. In questo modo si acconsente all'assegnazione e la vendita del credito oggetto di pignoramento.

Le modifiche della disciplina

Ricordiamo l'intervento legislativo della l. n. 228/2012 e del d.l. n. 132/2014 (decreti del fare e giustizia).
Il primo ha previsto la possibilità per il terzo di effettuare la dichiarazione, nelle ipotesi menzionate, anche attraverso pec, ed ha inciso sui casi di mancata e contestata dichiarazione di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., andando a cambiare completamente la posizione del terzo all'interno della procedura d'esproprio, con l'intenzione di abbreviare i tempi per accertare il credito e portare alla soddisfazione del creditore procedente.
Il secondo ha effettuato questo cambiamento andando ad estendere la disposizione relativa alla comunicazione della dichiarazione del terzo con la quale la raccomandata o pec senza tenere conto del credito oggetto di esproprio, non essendo più necessaria la presenza del terzo pignorato in udienza, cn l'eccezione dell'ipotesi di assenza della dichiarazione e andando ad incidere sul pignoramento presso terzi, cercando di migliorare l'accertamento del credito ed accelerare la procedura per la soddisfazione dei creditori.

Se la dichiarazione del terzo manca

Nella disciplina attuale prima che ci fosse la novità legislativa del 2012, l’assenza o il silenzio da parte del terzo in udienza prevista per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. andavano a formare un impedimento rispetto al perfezionamento del pignoramento, ad eccezione della possibilità per il creditore procedente di instaurare un giudizio ordinario di cognizione e, in caso di mancata dichiarazione neppure nel corso del primo grado, di applicare nei confronti del terzo la disposizione dell’art. 232, 1° comma, c.p.c.

La mancata dichiarazione dopo la l. n. 228/2012

A seguito della l. n. 228/2012, invece, nel novellato art. 548 c.p.c., l’inerzia del terzo, assume una valenza totalmente opposta: la mancata dichiarazione diventa infatti riconoscimento della debenza delle somme dovute all’esecutato o della sussistenza dei beni pignorati.
La norma introduceva, tuttavia, un distinguo tra le due diverse ipotesi in cui la dichiarazione andava resa all’udienza oppure comunicata per iscritto e inviata al creditore procedente:
Relativamente alla prima ipotesi che riguarda il pignoramento di crediti ex art. 545 I 545, 3° e 4° comma, c.p.c. (ovvero crediti alimentari, di lavoro, ecc.), il primo comma dell’art. 548 diceva che se il terzo non compariva all’udienza alla quale era stato invitato tramite citazione nell’atto di pignoramento, “il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore – era da considerarsi - non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553”.
Se la dichiarazione riguardava beni o crediti diversi da quelli di cui all’art. 545, 3° e 4° comma, c.p.c., il 2° comma dell’art. 548 prevedeva che laddove all’udienza il creditore dichiarasse di non aver ricevuto dal terzo la dichiarazione, attraverso raccomandata o posta elettronica certificata, il giudice doveva fissare, attraverso ordinanza, un’udienza successiva, da notificare al terzo almeno dieci giorni precedenti alla stessa. Laddove non si presentava alla nuova udienza, “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore – era da considerarsi dunque - non contestato a norma del primo comma” (art. 548, 3° comma, c.p.c.).

Cosa succede con il d.l. n. 132/2014

La dichiarazione del terzo oggi deve essere effettuata solo dal terzo in persona, attraverso un procuratore speciale o con un difensore munito di procura speciale, non importa la tipologia dei crediti oggetto di espropriazione, attraverso raccomandata o posta elettronica certificata sull'indirizzo previsto dal creditore che procede per l’atto di pignoramento.
Il terzo dovrà essere presente solo se la comunicazione manca. Con la riforma dell'art. 548, 1° comma, c.p.c., se all’udienza fissata il creditore dichiara di non aver ottenuto la dichiarazione attraverso la raccomandata o pec, il giudice provvede a fissare un’udienza successiva con un'ordinanza da notificare al terzo almeno 10 giorni antecedenti all’udienza stessa. Se non si presenta all’udienza, o nel momento in cui si presenta, si rifiuti di fare la dichiarazione, allora “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553”.

Le impugnazioni e la contestazione del terzo

Nulla cambia in materia di impugnazioni secondo quanto previsto dall’art. 548, 2° comma, c.p.c., in base al quale il terzo potrà impugnare l’ordinanza di assegnazione dei crediti, nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, 1° comma, c.p.c., se prova “di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
In caso di contrasti in merito alla dichiarazione del testo, resta quanto previsto dall'art. 549 nel 2012. Oggi, però, dove nascono contestazioni sulla dichiarazione del terzo, “il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza”, la quale “produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione” e può essere impugnata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.


News correlate





Espropriazione dei beni indivisi
Notizie > Espropriazione