Ipoteca

Ipoteca Mobiliare


Nel nostro ordinamento giuridico l’ipoteca costituisce un diritto reale di garanzia strumentale per tutelare e garantire gli interessi del creditore. Tale garanzia viene attuata individuando un determinato bene immobile oppure un bene mobile registrato che è presente nel patrimonio del debitore. E’ su questo bene che il creditore potrà rivalersi in caso di inadempimento: il bene ipotecato, infatti, è assistito dal diritto di seguito. Ciò significa che, anche nel caso in cui il debitore alienasse il bene mobile registrato, il creditore conserverà sempre il proprio diritto a rivalersi sul bene ipotecato stesso. L’ipoteca, a seconda della fonte da cui è generata, può essere volontaria, giudiziale oppure legale.

Ipoteca di beni mobili registrati

Tendenzialmente, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda i beni immobili e le loro pertinenze. Ma la Legge concede la possibilità al creditore di iscrivere ipoteca anche sui beni mobili registrati ovvero su quei beni (come le automobili, le navi o gli aeromobili) le cui vicende giuridiche sono riportate ed annotate in pubblici registri. Per completezza, passiamo in rassegna anche tutti gli altri beni che possono formare, ai sensi del codice civile, oggetto di ipoteca. Essi sono:

  •  il diritto di superficie;
  • le rendite dello Stato;
  • l’usufrutto sui beni immobili in commercio nonché le loro pertinenze;
  • il diritto dell’enfiteuta e del concedente sul fondo enfiteutico.

Come si sarà potuto notare, la maggior parte dei beni che possono essere assoggettati ad ipoteca sono beni immobili o i diritti ad essa connessi. Di conseguenza, con specifico riguardo all’ipoteca dei beni mobili registrati, si potrà applicare ad essi le norme che risultino compatibili con la loro natura.

Ipoteca dei beni mobili registrati: i vantaggi per il creditore

Una volta iscritta ipoteca su un bene mobile registrato, essa attribuisce al creditore un’autonoma causa legittima di prelazione. Ciò vuol dire che l’ipoteca sul bene mobile registrato attribuirà una preferenza a quel creditore che ne risulta beneficiario. Inoltre, connessi all’ipoteca, vi sono tutta un’altra serie di vantaggi. Innanzitutto, il creditore avrà la certezza di poter ottenere – nella maniera più rapida possibile – il soddisfacimento del proprio credito senza aver bisogno dell’intervento o della collaborazione di altri soggetti. Come ampiamente sottolineato, inoltre, il creditore titolare di ipoteca su un bene mobile registrato verrà preferito rispetto agli altri creditori chirografari anche nell’esecuzione sul bene che è oggetto di ipoteca. Infine, il creditore titolare di ipoteca potrà – grazie alla sussistenza del diritto di seguito – soddisfare le proprie pretese anche se il bene oggetto di ipoteca è stato alienato dal debitore.

Ipoteca dei beni mobili registrati: le caratteristiche

L’ipoteca su beni mobili registrati è connotata da una serie di caratteristici e requisiti che possono essere così riassunti:

  • Innanzitutto, l’ipoteca su beni mobili registrati ha la caratteristica della “specialità”: ciò vuol dire che essa può e deve essere iscritta soltanto su beni che il creditore abbia esattamente e specificamente individuato. Il nostro ordinamento non ammette e non contempla l’ipoteca generale ovvero quella iscritta su una generalità di beni oppure sull’intero patrimonio del debitore;
  • l’ipoteca su beni mobili registrati è, inoltre, connotata dalla caratteristica dell’indivisibilità: ciò vuol dire che essa si estende sull’intero bene oggetto di garanzia reale. Se il debitore aliena solo una parte del bene mobile registrato, se lo divide tra più eredi, l’ipoteca non verrà mai frazionata. Viceversa, però, il creditore potrà rinunciare alla indivisibilità e accettare la divisione del bene ipotecato;
  • Infine, l’ipoteca su beni mobili registrati è caratterizzata dal requisito della “determinatezza”: ciò vuol dire che il credito per il quale si richiede l’iscrizione dell’ipoteca deve essere determinato nel suo ammontare e deve essere liquido ovvero espresso in una somma di denaro.

Ipoteca su beni mobili registrati: le fonti

Come abbiamo evidenziato in premessa, l’ipoteca si distingue anche in base alle fonti da cui è generata. In particolare, abbiamo:

  • Ipoteca legale: in questo caso il diritto trova la sua fonte direttamente dalla legge. Per la sua costituzione non sarà necessaria né la volontà del debitore né una sentenza emanata da un Giudice. E’ l’articolo 2817 che stabilisce espressamente i casi in cui può essere costituita l’ipoteca legale;
  •  Ipoteca giudiziale: essa nasce da una sentenza di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro oppure da una sentenza di condanna all’adempimento di un’obbligazione oppure al risarcimento del danno;
  • Ipoteca volontaria: essa nasce dalla volontà di una oppure di entrambe le parti. L’ipoteca volontaria viene, di norma, costituita tramite un contratto redatto sotto forma di atto pubblico. Può essere anche costituita con atto unilaterale ma mai con testamento.

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