Ipoteca

Ipoteca legale


L’ipoteca legale è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili registrati o beni immobili. L’ipoteca attribuisce al creditore un autonomo e specifico diritto ad espropriare il bene su cui è costituita in modo da ottenere il soddisfacimento del proprio credito in caso di inadempimento del debitore. In particolare, il creditore vedrà soddisfatto il proprio credito attraverso il ricavato della vendita forzata del bene gravato da ipoteca legale. Questa forma di garanzia è specificamente prevista dalla legge – in particolare dall’articolo 2817 del codice civile - ed è concessa solo a particolari categorie di creditori in virtù della posizione da loro assunta, della loro qualità e della causa del credito di cui sono titolari.

Scopriamo insieme quali sono i soggetti ai quali la Legge assegna questa particolare garanzia a tutela del credito.

Ipoteca legale: i soggetti titolari del diritto reale di garanzia

L’ipoteca che stiamo esaminando è definita “legale” poiché può essere costituita ed iscritta – anche contro la volontà del debitore – solo nei casi previsti dal Legislatore. E’ l’articolo 2817 del codice civile a definire le categorie di soggetti che possono godere di questa specifica tutela. La citata norma stabilisce che: “Hanno ipoteca legale: 1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; [3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.”

Ipoteca legale: caratteristiche

L’ipoteca legale conferisce al creditore tutta una serie di vantaggi e di benefici. Vediamo quali sono:

  • diritto di seguito: il creditore che iscrive ipoteca potrà soddisfare il proprio credito sul bene oggetto di ipoteca anche se il debitore ha alienato il bene stesso o se quest’ultimo è di proprietà di un terzo;
  • diritto reale: come prima accennato, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia. Essa, infatti, conferisce un diritto assoluto al creditore che potrà direttamente agire per soddisfare il proprio credito, senza aver bisogno della collaborazione di altri soggetti;
  • prelazione: il creditore che iscrive ipoteca ha diritto ad essere preferito nell’esecuzione sul bene ipotecato rispetto agli altri creditori chirografari.

La costituzione dell’ipoteca legale

L’ipoteca legale si costituisce per iniziativa del creditore che ha la facoltà di richiedere tale iscrizione. In particolare, l’ipoteca legale in favore dell’alienante e del coerede viene iscritta d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei Registri Immobiliari. Tutto cià salvo che non risulti da separato atto pubblico o dal titolo che vi è stata espressa rinuncia all’ipoteca. La disciplina della costituzione dell’ipoteca legale che abbiamo appena citato è contenuta nell’articolo 2834 del codice civile che stabilisce: “Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente”.

Ipoteca legale: la nota di iscrizione e le indicazioni fondamentali

In particolare, il creditore dovrà presentare la nota di iscrizione dell’ipoteca che dovrà contenere le seguenti importanti informazioni.

  • descrizione dei beni;
  • la somma per la quale si chiede la costituzione dell’ipoteca legale;
  • i dati identificativi del creditore, del debitore, dell’eventuale terzo datore d’ipoteca;
  • i codici fiscali dei soggetti sopra indicati;
  • il tasso di interesse dei pagamenti;

Insieme alla nota di iscrizione, si dovrà presentare l’atto di divisione o di alienazione.

Ipoteca legale: l’estinzione

L’estinzione dell’ipoteca legale è specificamente disciplina dal codice civile che, l’articolo 2878 prevede che: "L'ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell'iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847; 3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742;5) con la rinunzia del creditore;6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [586 c.p.c.].” In particolare, è proprio la Legge ad annoverare la rinuncia tra le cause di estinzione dell’ipoteca. Quest’ultima, infatti, come ogni diritto patrimoniale che si rispetti, può formare oggetto di rinuncia. Anche in questo caso, è il codice civile a disciplinare la fattispecie. Stabilisce, infatti, l’articolo2879 c.c. che: “La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843”.


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