Ipoteca

Ipoteca Equitalia


Equitalia, la famosa e “temuta” agenzia di riscossione crediti, ha dalla sua parte una serie di strumenti giuridici per “costringere” i contribuenti morosi al pagamento dei loro debiti. In particolare, infatti, Equitalia può avvalersi dello strumento giuridico dell’ipoteca e del fermo amministrativo dei veicoli intestati al debitore. In particolare, infatti, dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento del debito oppure senza che abbia ottenuto una rateizzazione del pagamento o senza che sia intervenuto un legittimo provvedimento di annullamento o di sospensione del debito, Equitalia può attivare le due citate procedure previste dalla legge per riscuotere il credito oggetto del suo incarico. Dal regolamento pubblicato sul sito di Equitalia si evince, altresì, che per i debiti di importo fino a 1000 euro, l’agenzia di riscossione crediti non può procedere le azioni cautelari ed esecutive prima dei 120 giorni dall’invio al contribuente di una comunicazione contenente la specificazione, più nel dettaglio, del debito.

Ipoteca Equitalia: in cosa consiste

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia previsto nel nostro ordinamento giuridico. E’, di fatto, una garanzia del credito vantato dagli Enti che affidano l’incarico di riscossione ad Equitalia. L’ipoteca Equitalia può essere iscritta su uno o più beni immobili di proprietà del debitore e per debiti di importo non inferiore ai 20.000 euro. L’ipoteca può essere iscritta per un importo “pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede”. L’iscrizione dell’ipoteca Equitalia deve essere preceduta da una comunicazione scritta notificata al debitore. In detta comunicazione, il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all’Ente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se il citato termine decorre infruttuosamente, Equitalia procede ad iscrivere l’ipoteca sul bene immobile presso la Conservatoria competente. L’ipoteca viene cancellata nel momento in cui il debitore provvede a saldare integralmente il debito. Qualora, invece, il debito rimanesse insoluto dopo la costituzione dell’ipoteca, Equitalia potrà passare allo “step” successivo ovvero il pignoramento del bene e la successiva vendita dell’immobile.

Ipoteca Equitalia: le procedure esecutive (ovvero il pignoramento e la vendita dell’immobile)

La procedura esecutiva azionata da Equitalia ha inizio (come una normale procedura esecutiva) con il pignoramento che può avere ad oggetto beni mobili, immobili e somme dei denaro.

Ipoteca Equitalia: il pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare non può essere richiesto ed effettuato se il bene è l’unico immobile di proprietà del debitore, se quest’ultimo vi risieda anagraficamente, se non è di lusso ovvero non è una villa, un palazzo di pregio artistico o un castello. In tutti gli altri casi, Equitalia ben potrà richiedere ed ottenete il pignoramento e la vendita del bene immobile all’asta in presenza delle seguenti condizioni:

  1. l’importo del debito è superiore a 120.000 euro;
  2. sono passati sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e, in questo lasso di tempo, il debitore non ha provveduto a saldare il debito.

Ipoteca Equitalia: gli interventi del Legislatore

Come spesso accade nel nostro ordinamento giuridico, anche nel caso dell’ipoteca Equitalia il Legislatore ha voluto esprimersi più e più volte per garantire la tutela degli interessi del debitore. Il primo intervento del Legislatore sul tema “ipoteca Equitalia” lo si è avuto con il DL 2 marzo 2012, n. 16 (Decreto sulle Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento). Il citato decreto ha innalzato da 8 mila a 20 mila euro il valore del debito che conferisce ad Equitalia la possibilità di iscrivere ipoteca sui beni immobili di proprietà del debitore. Il secondo importante intervento legislativo lo si è avuto con il DL 21 giugno 2013, n. 69, art. 53 (Decreto sulle Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia). La citata normativa ha introdotto una serie di modifiche alle procedure esecutive e cautelari che possono essere azionate da Equitalia per la riscossione dei crediti. Il decreto ha, in particolare, previsto il divieto di pignoramento della prima e unica casa in cui il debitore risiede anagraficamente. L’unica eccezione è costituita dalle dimore di lusso che, invece, possono essere pignorate pur essendo prima ed unica casa del debitore. Inoltre, Equitalia può chiedere il pignoramento degli altri immobili del debitore solo se i debiti superano l’importo di 120.000 euro e dopo 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.


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