Bancarotta

Il reato di bancarotta semplice documentale


L’obbligo di tenuta delle scritture contabili rappresenta una vera e propria garanzia dell’impresa e dell’interesse alla corretta informazione relativa alle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa. Da questo punto di vista, il reato di “bancarotta semplice documentale” ben si inserisce nel quadro di garanzie e tutele appena delineate. Nella citata fattispecie delittuosa, infatti, il bene giuridicamente protetto è rappresentato proprio dalla necessità di possedere tutte le informazioni relative alle situazioni contabili e patrimoniali dell’impresa. Solo in questo modo, solo tutelando questo interesse, il Legislatore è in grado di proteggere i creditori dell’imprenditore fallito. E non solo: in un eventuale procedura fallimentare – di consentire agli Organi del fallimento di ricostruire la situazione contabile e patrimoniale dell’impresa.

Il reato di bancarotta semplice ex articolo 217 L.f.

L’articolo 217 della Legge Fallimentare provvede a tipizzare la fattispecie delittuosa della bancarotta semplice documentale e ne delinea contorni e contenuti. La citata norma, in particolare, stabilisce che: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.” L’articolo 217 della Legge Fallimentare precisa, poi, che la medesima pena viene applicata anche al fallito che, “durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta”. Infine, salvo le altre pene accessorie applicabili alla fattispecie delittuosa che stiamo esaminando, la condanna per il reato di “bancarotta semplice documentale” comporta anche “l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni”.

Il soggetto attivo del reato di bancarotta semplice documentale: l’imprenditore commerciale

Soltanto l’imprenditore commerciale soggetto a fallimento cioè quel soggetto che, ex articolo 2082 del codice civile, esercita un’attività professionale economica organizzata per la produzione di beni oppure lo scambio di servizi può essere “soggetto attivo” del reato di bancarotta semplice.

L’elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice

Sia la colpa che il dolo costituiscono elementi soggettivi della fattispecie delittuosa del reato di bancarotta semplice documentale. Pur mancando una espressa previsione nell’articolo 217 L.F. della punibilità a titolo di colpa, lo ha molto opportunamente evidenziato la Corte di Cassazione. Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato, nella sentenza n. 107958 del 18 marzo 1968 che il reato di bancarotta semplice si inserisce nella categoria dei “reati di pericolo presunto” che sono punibili anche a titolo di colpa. Il reato, infatti, sanziona la mancata, incompleta oppure irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche “per semplice negligenza” (è il caso della mancata vigilanza delle persone che avevano l’incarico di tenere le scritture contabili). Trattandosi poi di “reato di pura condotta”, la fattispecie delittuosa è integrata anche se non si realizza, di fatto, alcun danno per i creditori.

L’elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice

La condotta che integra il reato di bancarotta semplice ha ad oggetto le scritture contabili previste dalla Legge nonché quelle obbligatorie previste dagli artt. 2214[2], 2421, 2478 del codice civile e i libri contabili. Citiamo, ad esempio, il libro degli inventari, il libro giornale, gli altri libri sociali (libro dei soci, delle deliberazioni delle assemblee, del collegio sindacale, delle adunanze…) In particolare, l’obbligo per l’imprenditore commerciale di tenere le scritture contabili continua a permanere fino a quando non sia formalizzata la cessazione dell’attività commerciale ovvero fino a quando non subentri la formale ed effettiva cancellazione del registro delle imprese. Il reato di bancarotta semplice, inoltre, sussiste solo se la incompleta, irregolare o mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili si sia verificata nelle tre annualità antecedenti la dichiarazione di fallimento oppure, se l’impresa ha avuto minor durata, dall’inizio dell’attività stessa.

Bancarotta semplice: il tentativo

Nella fattispecie delittuosa che stiamo esaminando, non è possibile l’ipotesi del tentativo. La condotta che realizza ed integra il reato di bancarotta documentale si è già realizzata prima della sentenza di fallimento e diventa rilevante penalmente soltanto dopo tale sentenza.


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