Espropriazione

Differenze tra espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare


L’espropriazione forzata può essere: espropriazione mobiliare; espropriazione immobiliare. Cercheremo, dunque, di capire quali sono le principali differenze.

In relazione alla generica responsabilità patrimoniale del debitore che risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, vi è, la facoltà del creditore di espropriare i beni del debitore, per conseguire quanto gli è dovuto, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il creditore a questo proposito può scegliere tra le due forme di espropriazione, e ex art 483 c.p.c., il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge.

L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c), ovvero una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, indicano i beni che vi assoggettano e i frutti di essi.

Se i beni mobili del debitore si trovano presso terzi o siano crediti del debitore verso terzi la forma del pignoramento segue una strada diversa. In questo caso il pignoramento differisce nella forma da quello presso il debitore, in quanto esso tende al duplice scopo di impedire al terzo di pagare o consegnare la cosa al debitore, e di accertare che, in effetti, il credito del debitore o la cosa di proprietà dello stesso esistano.

E’ un atto scritto complesso, ovvero è posto in essere dall’attività coordinata di due soggetti  (il creditore procedente e l’ufficiale giudiziario) nei confronti di altri due soggetti (il debitore ed il terzo), sia nel senso che vi sono presenti caratteri propri del processo esecutivo e del processo di cognizione. Le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi sono previste dall’art. 543 c.p.c..

L’espropriazione immobiliare è diversa rispetto a quella mobiliare, soprattutto per le conseguenze rigorosamente connesse alle esigenze di pubblicità immobiliare.

In primo luogo, infatti, la scelta dei beni da pignorare va fatta non dall’ufficiale giudiziario al momento del pignoramento, ma dallo stesso creditore, che, optando per tale forma di espropriazione dovrà già conoscere quali beni siano di proprietà del debitore ed il loro valore approssimativo, compiendo opportune ricerche nei registri immobiliari. L’unico limite è quello dell’art. 2911 c.c. per il creditore ipotecario, che non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento prima quelli gravati da ipoteca.

Il pignoramento in questo caso si esegue con la notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore, col quale si indicano i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell’immobile ipotecato e gli si ingiunge di astenersi da atti diretti a sottrarli alla garanzia del credito; l’ufficiale giudiziario provvederà poi alla trascrizione dell’atto nei registri immobiliari (art. 555 c.p.c.).


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