Bancarotta

Differenze tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta


L’articolo 217 della Legge Fallimentaredisciplina la fattispecie delittuosa delreato di bancarotta semplice. La citata norma stabilisce che: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

  1. ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  2. ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  3. ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
  4. ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
  5. non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.”

Semprel’articolo 217 della Legge Fallimentareindividua, poi, la fattispecie delittuosa della “bancarotta semplice documentale”laddove stabilisce che:“La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale el'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni”.

Bancarotta semplice documentale: il bene giuridico protetto

Come si potrà notare, nelreato di bancarotta semplice documentale,il bene giuridico protetto è la corretta informazione relativa alle vicende e situazioni contabili dell’impresa: le scritture e i libri contabili, infatti, rappresentano lo strumento principale attraverso cui i creditori o eventuali terzi possono avere una conoscenza precisa, dettagliata e documentata delle condizioni in cui versa il patrimonio dell’imprenditore fallito.

Il soggetto attivo del reato di bancarotta semplice documentale

Unico soggetto attivo del reato di bancarotta semplice documentale èl’imprenditore commerciale.

La bancarotta fraudolenta

Differisce dallabancarotta semplice (e dalla bancarotta semplice documentale)la fattispecie delittuosa dellabancarotta fraudolenta. Il reato è tipizzatodall’articolo 216 della Legge Fallimentareche stabilisce:“E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.”

Semprel’articolo 216 L.F.precisa che “La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”.

Siamo nell’ambito della fattispecie delittuosa della “bancarotta fraudolenta documentale” che, nel paragrafo che segue, differenzieremo dallabancarotta semplice documentale.

Le differenze tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale

La prima fondamentale differenza tra le due fattispecie delittuose, può essere così sintetizzata:

  1. la bancarotta fraudolenta documentaleè un reato dai danno che coinvolge anche la scritture contabili facoltative.L’elemento soggettivoche connota tale fattispecie delittuosa è il dolo specifico in quanto lo scopo perseguito dal soggetto agente è quello di“conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri o di arrecare un pregiudizio ai creditori,”;
  2. la bancarotta semplce documentaleè un reato di pericolo presunto che coinvolge soltanto le scritture contabili obbligatorie.L’elemento soggettivoche connota tale fattispecie delittuosa è il dolo generico in quanto l’imprenditore ha“tenuto i libri o le altre scritture contabili in modo irregolare con lo scopo di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

Infine, è importante evidenziare che nellabancarotta fraudolenta semplicela condotta deve aver riguardato libri o altre scritture dei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento mentre nellabancarotta fraudolentatale condotta deve essere stata messa in pratica durante la procedura fallimentare.