Bancarotta

Concorso tra bancarotta impropria e fraudolenta


Come spesso accade, la prassi riesce ad essere lo spunto per nuove interpretazioni ed applicazioni della norma. In ultimo, una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale ha escluso la configurabilità del concorso formale tra il reato di bancarotta impropria (ex articolo 223, comma 2, della Legge Fallimentare) ed il reato di bancarotta fraudolenta. La fattispecie delittuosa della bancarotta impropria, secondo la Corte di Cassazione, deve infatti considerarsi assorbita nel reato di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’azione diretta a cagionare il fallimento sia la medesima sussunta nella fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta.

Concorso tra bancarotta impropria e fraudolenta: il caso

Nella fattispecie che ha condotto la Corte di Cassazione Penale ad escludere il concorso, gli amministratori di una società fallita avevano impugnato la sentenza di appello con cui la Corte li aveva ritenuti responsabili del reato di bancarotta per aver posto in essere operazioni dolose. Nella citata sentenza, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale degli amministratori - che era già stata accertata in primo grado – rei di aver commesso il reato di bancarotta distrattiva e documentale nonché di bancarotta societaria e di bancarotta distrattiva e documentale impropria.

L’esclusione del concorso tra bancarotta impropria e fraudolenta

Esaminando la fattispecie appena descritta, la Corte di Cassazione Penale ha portato all’attenzione delle parti un importante profilo di censura relativo al reato di bancarotta impropria ex articolo 223 comma 2 della Legge Fallimentare. Secondo la Suprema Corte, infatti, non può configurarsi il concorso formale tra il reato di bancarotta impropria e quello di bancarotta fraudolenta. In particolare, il reato di bancarotta impropria deve essere considerato come assorbito dal reato di bancarotta fraudolenta tutte quelle volte in cui l’azione diretta a causare il fallimento sia la stessa di quella sussunta nella descrizione del reato di bancarotta fraudolenta.

Il reato di bancarotta impropria ex articolo 223 comma 2 della Legge Fallimentare è, infatti, un delitto “a causalità aperta” che può essere integrato da una eterogeneità di comportamenti criminosi. Essendo delitto “a causalità aperta”, il reato di bancarotta impropria non richiede nemmeno la presenza simultanea degli elementi costitutivi di altri reati.

Diverso è, invece, il discorso per l’elemento soggettivo della fattispecie delittuosa: in tal caso, l’accettazione del rischio oppure la deliberata volontà del soggetto agente consapevole che l’azione posta in essere determinerà il fallimento dell’impresa, concretizzano già l’elemento psicologico del soggetto che commette il reato.

Peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che, tutte quelle volte in cui l’azione che causa il fallimento dell’impresa viene ad identificarsi nella stessa condotta sussunta nel reato di bancarotta fraudolenta, il reato commesso assorbe quello di bancarotta impropria.

Del resto, si era già arrivati ad una simile conclusione anche in passato, con precedenti pronunce della Corte. In altre occasioni, la Suprema Corte aveva sottolineato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e il reato di bancarotta impropria abbiano ambiti decisamente diversi.

La fattispecie delittuosa della bancarotta impropria, in particolare, ha ad oggetto condotte dolore che si pongono necessariamente in una posizione di nesso eziologico con il fallimento. Tali condotte, dunque, non costituiscono né dissipazione di attività né distrazione e nemmeno comportano un pregiudizio per “le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili” (così, Cass. Pen. n. 24051/2014).

La pronuncia della Corte di Cassazione, dunque, esclude il concorso formale tra il reato di bancarotta impropria e il reato di bancarotta fraudolenta ma non il concorso materiale. Tale concorso, infatti, non può essere escluso nel caso in cui non solo siano state poste in essere azioni ricomprende nell’ambito dello schema della fattispecie della bancarotta fraudolenta ma anche nel caso in cui siano stati posti in essere autonomi e differenti comportamenti commessi con dolo che abbiano causato il fallimento.

Bancarotta: la responsabilità dell’amministratore di fatto e di diritto

Nella stessa occasione, la Corte di Cassazione Penale ha ribadito che, in nel reato di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto debba rispondere insieme all’amministratore di fatto. Ciò perché, a carico dell’amministratore sussistono precisi obblighi di vigilanza da cui dipende la sua precisa responsabilità anche in presenza di una consapevolezza generica che l’amministratore stia ponendo in essere condotte in grado di integrare la fattispecie delittuosa della bancarotta.


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