Bancarotta

Bancarotta prefallimentare


Quando la condotta rilevante precede il fallimento, si parla di bancarotta prefallimentare. Cassazione penale , SS.UU., sentenza 13.10.2010 n° 36551

Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno stabilito che se la condotta di distrazione avviene prima della dichiarazione di fallimento, si può parlare di bancarotta prefallimentare.

 

Era accaduto che il soggetto X , ex amministratore della società Z, poi dichiarata fallita, distraeva, a proprio favore, nel corso della procedura concorsuale, del denaro ricavato dalla vendita di un pacchetto di azioni, che erano state comprate con fondi societari, ma intestate ad Y.

 

Il depauperamento del patrimonio aziendale, posto a garanzia delle ragioni dei creditori, secondo la Corte non poteva rinvenirsi nell'alienazione dei titoli azionari nominativi, operazione alla quale era legittimato il solo intestatario, ma nel precedente prelievo dal conto bancario della società di fondi, utilizzati per l'acquisto, a titolo personale, da parte di X, dei titoli di cui abbiamo parlato. Tale condotta, volta a produrre un utile economico nei confronti del soggetto X, integra la c.d. distrazione, e quindi, la diminuzione fittizia del patrimonio aziendale.

 

Questa sentenza è molto importante, in quanto risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale, concernente la natura giuridica del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Esso vede la presenza di due tesi, una, quella della concezione unitaria che nella pluralità di fatti tipici, commessi nell’ambito della stessa procedura fallimentare, rileva la presenza di una circostanza aggravante; l’altra, la concezione pluralistica del reato, che individua nei diversi fatti tipici descritti dalla norma incriminatrice, delle fattispecie di reato autonome e ontologicamente diverse, le quali concorrono fra di loro e sono unificate dalla pena.

 

 


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