Il reato di bancarotta fraudolenta societaria è un tipico reato “di evento” disciplinato dall’articolo 223 della Legge Fallimentare. L’evento nel reato di bancarotta fraudolenta societaria è costituito dal dissesto della società.
In particolare, la condotta del soggetto agente deve essere tale da cagionare oppure da concorrete a cagionare detto dissesto.
Bancarotta fraudolenta societaria: la norma di riferimento
Il reato che stiamo analizzando è disciplinato dal comma 2 dell’articolo 223 della Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce che: “2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;”
Per completezza, ci preme ricordare che la pena di cui all’articolo 216 della Legge Fallimentare prevede la reclusione da tre a dieci anni.
Bancarotta fraudolenta societaria: il bene giuridico protetto
Il bene giuridico tutelato dall’articolo 223 della Legge Fallimentare è, in tutta evidenza, l’interesse dei creditori delle società dichiarate fallite ad avere una specifica garanzia patrimoniale. L’interesse dei creditori corrisponde anche a quello dello Stato alla garanzia patrimoniale.
Chi può commettere il reato di bancarotta impropria?
Gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori sono i tipici soggetti attivi che possono integrare - con la loro condotta – la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta societaria.
L’elemento soggettivo
Per aversi la fattispecie delittuosa in esame, il soggetto agente deve agire con dolo eventuale o generico. In sostanza, deve agire con la volontà di determinare il dissesto della società. Una volontà che non è da intendersi come generica intenzionalità di insolvenza ma come consapevolezza che, con la propria condotta, diminuirà in maniera probabile la garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.
L’elemento oggettivo del reato
L’articolo 223 della Legge Fallimentare già provvedere a tipizzare la condotta tipica del reato di bancarotta fraudolenta societaria attraverso il rinvio agli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
Ma la condotta del soggetto agente deve concorrere a cagionare oppure deve anche cagionare il dissesto della società in presenza del nesso di causalità.
La Giurisprudenza ha chiarito, negli anni, che il reato in esame sussiste tutte quelle volte che la condotta illecita concorra a determinare anche soltanto un aggravamento del dissesto (anche già in atto) della società.
Da ciò deriva un’importante conseguenza: per integrare la fattispecie delittuosa in esame, la condotta del soggetto agente non deve essere necessariamente la causa esclusiva oppure scatenante del dissesto. La condotta, dunque, può anche essere una mera concausa del dissesto della società.
Bancarotta fraudolenta societaria: l’aggravamento del dissesto della società
Lo abbiamo precisato in premessa: la bancarotta fraudolenta societaria è un tipico reato di evento nel quale l’evento è, appunto, costituito dal dissesto. Come ha chiarito la Giurisprudenza, però, anche il semplice aggravamento del dissesto già in atto può integrare la fattispecie delittuosa in esame.
All’uopo, occorre verificare quando, in effetti, il mero aggravamento può integrare il reato.
Secondo parte della Giurisprudenza, la questione va risolta facendo ricorso alla disciplina del concorso di cause ex articolo 41 c.p. 5 che prevede che, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità, rilevano anche le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche se tali cause non dipendono dall'azione o dall'omissione del colpevole.
Partendo da questo assunto, si può senza dubbio affermare che, se il reato di bancarotta fraudolenta societaria è una concausa del dissesto della società, non ne risente in alcun caso il rapporto tra le altre omissioni oppure azioni che hanno causato il fallimento ed il dissesto.
Del resto, non vi è alcun problema a collegare il reato di bancarotta fraudolenta societaria al comma 2 dell’articolo 41 del codice penale che stabilisce che "Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.”
Dunque, se il reato di bancarotta fraudolenta societaria che sia sopravvenuto ad altre cause del dissesto, sia stato di per sé sufficiente a cagionare il dissesto, ben può dirsi sussistente il nesso di causalità richiesto dalla norma.