In ambito di aste giudiziarie (e non solo), è frequente imbattersi nelle terminologie tipiche delle vendite “senza incanto” e “con incanto”. Ma cosa si intende con tali denominazioni? Quali sono le caratteristiche delle vendite con o senza incanto? E quali sono le differenze tra le due?
Vendite senza incanto e con incanto: una breve panoramica delle differenze
Numerose sono le differenze tra le vendite senza incanto e le vendite con incanto. Al fine di semplificare la trattazione, e rimandare a ulteriori approfondimenti maggiori dettagli, possiamo tuttavia sintetizzare in questa introduzione come le vendite senza incanto siano quelle realizzate mediante una procedura che prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte di acquisto, con indicazione di tutti gli elementi utili per una congrua valutazione dell’'offerta (e quindi, prioritariamente, il prezzo). Le buste verranno poi aperte in sede di udienza, con “premiazione” dell'’offerta ritenuta migliore: se questa è superiore al quinto del valore del bene oggetto di asta l’'offerta è accolta; se è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che possano esservi concrete possibilità di miglior vendita con il sistema dell’'incanto. Nella vendita con incanto, invece, viene disciplinata una gara tra diversi offerenti: il giudice dell’'esecuzione indicherà data e luogo, prezzo base, misura minima dell’'aumento da apportarsi alle offerte, modalità e termini del deposito del prezzo, ammontare della cauzione, e così via. Le offerte non saranno considerate efficaci se non superano il prezzo base, e ogni offerente è liberato dall’'obbligo di mantenere valida la sua offerta se questa viene superata da un'’altra (e anche se poi l’'offerta che ha superato la propria viene dichiarata nulla).
Vendita senza incanto
Stabilito quanto precede, cerchiamo di riassumere in breve l’'iter di entrambe le procedure, partendo dalla vendita senza incanto. Con tale procedura ognuno (tranne il debitore) può effettuare un’'offerta per l’'acquisto dei beni oggetto di asta. I soggetti interessati presenteranno l’'offerta in busta chiusa presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari o presso la Cancelleria Fallimentare. Sulla busta non bisognerà apporre alcuna indicazione. L’'offerta è segreta e irrevocabile, e la suo interno conterrà tutti gli elementi utili per poter individuare l'’offerente, la natura dell’'offerta stessa, e una serie di sottoscrizioni necessarie per poter rendere pienamente valida la proposta. In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicati in ordinanza.
Vendita con incanto
Molto diverse sono le modalità di vendita con incanto. In questo caso è infatti prevista una partecipazione tra diversi offerenti all’'interno di una gara disciplinata dal giudice dell’'esecuzione. Per partecipare gli interessati dovranno presentare apposita istanza, in carta da bollo, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari o la Cancelleria Fallimentare, allegando un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva con l'indicazione del relativo numero di ruolo. L'’aggiudicazione potrà essere effettuata solo se vi è almeno un'offerta in aumento rispetto al prezzo base o successivamente ribassato, in linea con quanto previsto dalla gara. L'’aggiudicazione sarà provvisoria per 10 giorni dall’incanto (dopo di che, diverrà definitiva): in questo frangente temporale chiunque può formulare un'offerta di acquisto che dovrà però superare di almeno un quinto il valore raggiunto nell'incanto.