Aste Immobiliari

Turbativa in asta immobiliare


Il buon andamento e la correttezza di un’asta giudiziaria immobiliare può essere spesso minato da comportamenti posti in atto in violazione della Legge. La correttezza dell’asta immobiliare, in particolare, può essere compromessa da chi impedisce oppure turba (ad esempio con violenza oppure con minaccia) la gara nei pubblici incanti. Stiamo parlando, in particolare, del reato di turbativa d’asta.

La turbativa d’asta ex articolo 353 del codice penale

Anche il buon andamento e la correttezza di un’asta giudiziaria immobiliare possono essere compromessi dal comportamento di chi agisce in mala fede. Ben può configurarsi, infatti, nell’ambito di un’asta immobiliare, il reato di turbativa d’asta. La fattispecie delittuosa è disciplinata dall’articolo 533 del codice penale che prevede: “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

La turbativa d’asta immobiliare e la vendita all’incanto

Il codice penale all’articolo 353 circoscrive il comportamento tipico di colui che compromette la correttezza e il buon andamento dell’asta immobiliare. Nel reato di turbativa d’asta, infatti, ad essere turbata è proprio la “libertà degli incanti”. Sappiamo bene che l’asta giudiziaria immobiliare con vendita all’incanto è una procedura aperta a tutti, che si svolge in sale pubbliche dinanzi al Giudice dell’esecuzione. E’ proprio il Giudice, in particolare, che stabilisce in un’apposita ordinanza le modalità con cui deve essere effettuata la vendita. Nel citato provvedimento, il Giudice dell’esecuzione stabilisce il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, l’ammontare della cauzione, la misura minima dell’aumento consentita per le offerte, le modalità ed il termine entro l’aggiudicatario deve depositare il prezzo.

Le offerte presentate non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta fissato dal giudice oppure se non superano l’offerta precedente nella misura indicata dal Giudice nell’ordinanza di vendita.

Come si sarà potuto notare, l’intera procedura che culmina con la vendita del bene immobile oggetto di asta giudiziaria, è meticolosamente disciplinata dalla Legge proprio nell’ottica di garantire la liceità e il corretto andamento della procedura stessa.

Un ordine, questo, che viene turbato nel momento in cui, “con violenza o minaccia, ocon doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti” sia impedita o turbata la gara nei pubblici incanti e nelle licitazioni private.

Turbativa nell’asta immobiliare: la pena applicabile all’autore del reato

La pena prevista dall’articolo 353 del codice penale è commisurata alla gravità del comportamento messo in pratica dall’autore del reato. La norma prevede, infatti, l’applicabilità al reo delle pena della “reclusione da sei mesi a cinque anni” e di una multa il cui importo può essere compreso tra i 103 e i 1.032 euro.

La pena prevista dal codice penale si inasprisce ulteriormente quando a commettere il reato di turbativa nell’asta immobiliare sia stata una “persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni”. In questi casi, infatti, al reo può essere applicata la pena della reclusione da uno a cinque anni insieme ad una multa il cui importo può essere compreso tra i 516 e i 2.065 euro.

La turbativa nell’asta immobiliare e il “mezzo fraudolento”

Nel corso degli anni, la Giurisprudenza ha avuto modo di emettere una serie di importanti pronunce che hanno ulteriormente riempito di contenuti la fattispecie delittuosa della turbativa di asta immobiliare. Al riguardo, non possiamo non citare la sentenza n. 42770 del 11/07/2014 pronunciata dalla Sesta Sezione della Cassazione Penale. Nella citata sentenza, la Suprema Corte ha arricchito la fattispecie delittuosa andando meglio a delineare il concetto di “mezzo fraudolento”. La Cassazione Penale, infatti, ha sottolineato nella citata sentenza che, nel reato di turbativa d’asta, il “mezzo fraudolento” possa consistere in qualsiasi attività ingannevole “che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo”.


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