Il curatore fallimentare è uno dei soggetti più importanti del fallimento: viene nominato nella sentenza di fallimento ed è a lui che il Giudice affida ed assegna l’amministrazione dell’intero patrimonio fallimentare. Il curatore ha compiti molto delicati da svolgere: deve infatti porre in essere tutte quelle operazioni relative alla procedura fallimentare sotto il controllo del comitato dei creditori e del Giudice Delegato. Ma quali sono i requisiti che un professionista deve possedere per poter diventare curatore fallimentare? A seguire un’accurata disamina dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge, anche alla luce della recente riforma introdotti con d.l. 83/2015.
Il curatore fallimentare: i requisiti stabiliti dall’art. 28 L.G. dopo la riforma
Iniziamo la nostra disamina dei requisiti necessari per la nomina a curatore fallimentare riportando il testo dell’art. 28 della Legge Fallimentare, così come riformato dal d.l. 83/2015. La norma stabilisce che: “Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione. Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall’articolo 104- ter .”
I requisiti soggettivi necessari per la nomina a curatore fallimentare
L’art. 28 L.F. stabilisce, come appena precisato, che possono essere nominati curatori fallimentari i seguenti soggetti: dottori commercialisti, avvocati, ragionieri commercialisti e ragionieri, gli studi professionali associati o le società tra professionisti. Possono essere nominati curatori anche coloro che abbiano esercitato funzioni amministrative, di direzione e controllo in società per azioni. La Legge Fallimentare, inoltre, esclude la nomina di curatore fallimentare al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado del fallito nonché ai suoi creditori.
I requisiti del curatore fallimentare: le cause di incompatibilità
Come appena accennato, il d.l. 83/2015 ha introdotto una serie di nuovi requisiti che un professionista deve possedere per poter essere nominato curatore fallimentare. Tali requisiti si applicano ai fallimenti dichiarati dopo il 27.06.15. In particolare, prima della riforma, la Legge Fallimentare vietava in maniera categorica la nomina di curatore a tutti quei soggetti che abbiano concorso al dissesto dell’impresa “durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Ebbene, la Legge di riforma ha allungato da 2 a 5 anni il periodo che determina tale incompatibilità, introducendo così un limite molto più pregnante e determinante nella nomina alla carica di curatore fallimentare. La Legge, inoltre, vieta la nomina a quei professionisti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’imprenditore. La riforma ha poi introdotto una nuova causa di incompatibilità alla nomina. In particolare, non possono ricoprire l’incarico di curatori fallimentari coloro che sono stati commissari giudiziali in un concordato preventivo – poi riconvertito in fallimento - che sia stato proposto dalla stessa impresa. La citata causa di incompatibilità viene estesa anche agli associati del commissario.
Curatore fallimentare, requisiti: il possesso di una struttura organizzativa
Si tratta del requisito più criticato che ha destato maggiori perplessità in dottrina e in giurisprudenza. Il nuovo articolo 28 della Legge Fallimentare stabilisce infatti che “il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter”. Si tratta di un requisito molto criticato poiché il giudizio circa la sussistenza di una struttura organizzativa adeguata spetta al Giudice Delegato che dovrà espressamente motivare nella sentenza di fallimento la sua scelta.