Curatore Fallimentare

Curatore fallimentare rappresentante legale


Il curatore è una delle figure più importanti della procedura fallimentare: nominato con la sentenza di fallimento, il curatore è chiamato ad amministrare il patrimonio dell’imprenditore fallito e a porre in essere tutta una serie di operazioni funzionali al buon andamento della procedura. Pur avendo ampi poteri e grande autonomia operativa, sull’operato del curatore fallimentare vigilano il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato.

Natura giuridica e compiti del curatore fallimentare

Il curatore fallimentare riveste, nell’esercizio del proprio incarico, la qualità di pubblico ufficiale che è tenuto ad adempiere ai doveri e ai compiti tipici del suo ufficio con diligenza.

Il curatore fallimentare è chiamato a svolgere alcune attività tipiche strumentali all’esercizio provvisorio dell’impresa in pendenza di fallimento. Egli, in particolare, predispone il programma di liquidazione ed ha una serie di compiti molto importanti nella fase di accertamento del passivo. Il curatore fallimentare, infatti, si occupa di formare il progetto di stato passivo, può rassegnare motivate conclusioni relativamente alle domande dei creditori e può altresì eccepire – come stabilito dall’articolo 95 della Legge Fallimentare“i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione”.

Il curatore fallimentare procede altresì alla formazione dell’inventario dei beni del fallito ed ha il potere di apporre sigilli sui beni stessi.

Come si sarà potuto intuire, il ruolo del curatore fallimentare è fondamentale per il buon andamento dell’intera procedura. Un ruolo sì importante ma che non include la rappresentanza legale. Nel paragrafo che segue ci interrogheremo sulla possibilità o meno di attribuire la qualifica di legale rappresentante al curatore del fallito.

Il curatore fallimentare ha la rappresentanza legale del fallito?

L’attribuzione della qualifica di “legale rappresentante” al curatore del fallito non è affatto collegata alla natura dell’incarico affidato al professionista.

Certo, è vero che il fallimento determina la deminutio captis attraverso lo spossessamento dei beni in capo al debitore: uno spossessamento che, comunque, è sempre per conto, nell’interesse e per la tutela dei creditori del fallito.

E’ solo in quest’ottica che possiamo attribuire al curatore fallimentare un “potere” di rappresentanza legale all’interno del fallimento. Se proprio si vuole conferire al curatore tale specifico potere, lo si potrà fare soltanto in relazione agli interessi dei creditori dell’imprenditore fallito. E allora ben si potrà affermare che il curatore fallimentare può essere definito come il “rappresentante legale” dei creditori ammessi al concorso e, in virtù di questa sua qualità, egli si sostituisce (anche processualmente) al fallito al solo scopo di esercitare poteri e mansioni conferiti dalla Legge per liquidare il patrimonio fallimentare e per ripartire il ricavato tra i creditori. Tale potere di “rappresentanza legale” del curatore può essere, in un certo qual modo, equiparato a quello esercitato dal Commissario Straordinario nell’Amministrazione Straordinaria e dal Liquidatore nella Liquidazione coatta amministrativa.

La prova di questo ruolo così particolare rivestito dal curatore fallimentare la si può ricavare, ad esempio, dal fatto che è proprio il curatore a costituirsi nei reati per bancarotta contro il fallito. E’ sempre lui, il curatore fallimentare, che è chiamato ad agire nei giudizi di revocatoria ordinaria e fallimentare contro il fallito.

E’ sempre il curatore fallimentare che ha il potere di resistere contro l’imprenditore fallito nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Risulta allora impossibile ritenere che il curatore fallimentare possa operare ed agire in qualità di “legale rappresentante” dell’imprenditore fallito.

Del resto, anche la Dottrina e la Giurisprudenza hanno più volte sottolineato che il curatore fallimentare non può rivestire anche la qualifica di legale rappresentante del fallito.

Citiamo la sentenza n.404/93 e la n. 9605/91 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito che il curatore fallimentare esercita essenzialmente una “funzione pubblica nell’ambito dell’amministrazione della giustizia a fianco del Giudice Delegato e del Tribunale Fallimentare”.

La definizione dell’incarico del curatore fallimentare fornita dalla Suprema Corte evidenzia la posizione di assoluta “terzietà” di questa figura che svolge un’attività distinta e separata da quella del fallito. Il curatore fallimentare svolge le proprie mansioni in maniera imparziale, né in sostituzione né in rappresentanza del fallito e si occupa di far valere, volta per volta, “e sempre nell’interesse della giustizia” le ragioni del fallito e dei suoi creditori, “ovvero della massa attiva fallimentare” (Cass. 15 gennaio 2003/508, Fall, 2003, 1075).


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