Curatore Fallimentare

Il fallimento: la figura del curatore fallimentare


Ilcuratore fallimentareè, nell’ambito delfallimento,una delle figure più rilevanti ed importanti. Il curatore fallimentare viene nominato nella sentenza dichiarativa di fallimento. In caso di sostituzione o di revoca del precedente curatore, invece, tale figura professionale viene nominata condecreto del Tribunale.La Legge Fallimentare affida al curatore tutta una serie di compiti e di mansioni rilevanti per il buon andamento della procedura stessa. Ilcuratore fallimentareha, infatti, il compito di amministrare il patrimonio del fallito e il compito di porre in essere tutta una serie di operazioni e attività tipiche della procedura. Il tutto sotto la vigilanza ed il “controllo” del Comitato dei creditori e del Giudice Delegato.

Le funzioni del curatore dopo la riforma fallimentare

In seguito alla riforma fallimentare, il curatore ha ottenuto numerosi e più ampi poteri nonché una grande autonomia operativa. In particolare, ilcuratore fallimentare–insieme al comitato dei creditori – può compiere tutte le scelte e le attività più opportune per il buon andamento della procedura. Tale ampio potere “discrezionale” non è più assoggettato – come prima della riforma – alla direzione del Giudice Delegato maalla sua vigilanza.

Ulteriori compiti sono stati dunque assegnati alcuratore fallimentaredalla riforma del 2006, primi tra tutti il potere di esercitare – in maniera provvisoria – l’impresa nonché il potere di predisporre il programma di liquidazione e la formazione del progetto di stato passivo. Tale ultimo potere era conferito – prima della riforma del 2006 – al Giudice Delegato.

Tra i “nuovi” poteri assegnati al curatore dalla Legge di riforma vi è anche quello dirassegnare “motivate conclusioni”sulle domande dei creditori nonché – ex articolo 95 L.F. - il potere di“eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione”.Sempre il Legislatore della riforma ha poi assegnato al curatore fallimentare l’importante funzione diredigere l’inventario dei beni del fallitononché diapporre i sigilli sui beniappartenenti all’imprenditore stesso.

Molto più importanti e pregnanti sono poi gliobblighi di relazione e di comunicazioneassegnati al curatore dalla legge di riforma. In particolare, ai sensi del riformatoart. 31-bis, il curatore fallimentareè tenuto ad effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito. Il curatore ha altresì l’obbligo diconservare tutta la corrispondenza inviata e ricevutanel corso della procedura fallimentare: tale obbligo di conservazione dura fino a due anni dalla chiusura del fallimento.

Ancora, sempre dopo la riforma, ilcuratore fallimentareè chiamato a presentare al Giudice delegato una relazione particolareggiata relativa al circostanze, alle cause del fallimento nonché relative alla responsabilità del fallito o di altri soggetti. La citata relazione deve essere presentata al Giudice delegatoentro 60 giornidalla dichiarazione di fallimento.

Il Legislatore della riforma ha poi previsto unpreciso regime di responsabilità del curatore fallimentare. Tale professionista è infatti un pubblico ufficiale e, per questo motivo, è tenuto ad adempiere il proprio compito e le proprie funzioni di ufficio con “la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. In questo senso, il curatore fallimentare dovrà tenere un registro che sia stato vidimato in precedenza da un componente del Comitato dei Creditori. Sul citato registro, il curatore fallimentare dovrà annotare, giorno per giorno, tutte le operazione e le attività compiute nell’espletamento del suo incarico.

Fallimento: i requisiti per la nomina a curatore fallimentare

L’articolo 28 L.F.stabilisce che possono svolgere la funzione ci curatore fallimentarei seguenti soggetti:gli avvocati, gli studi professionali associati , i dottori commercialisti, le società tra professionisti (a patto che i soci siano avvocati, commercialisti o ragionieri). Possono essere chiamati a svolgere la funzione dicuratore fallimentareanche quei soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, a patto che nei loro confronti non sia stato dichiarato il fallimento.

Al contrario, non possono essere nominaticuratore fallimentareil coniuge, i parenti e agli affini entro il quarto grado del fallito, nonché i suoi creditori e tutti coloro che abbiano concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Infine,non possono essere nominati curatori fallimentaricoloro che si trovino in evidente conflitto di interessi con il fallimento.


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