Curatore Fallimentare

Adempimenti fiscali del curatore fallimentare


Il curatore fallimentare è uno dei soggetti più importanti della procedura fallimentare: viene nominato nella sentenza dichiarativa di fallimento ed ha una serie di compiti essenziali finalizzati alla conservazione e al mantenimento del patrimonio fallimentare. Nell’ambito dell’espletamento del suo incarico, il curatore ha una serie di adempimenti da svolgere sia fiscali sia di carattere amministrativo e contabile. Nella nostra guida esamineremo gli adempimenti fiscali più importanti che spettano al curatore fallimentare nell’ambito della procedura in cui viene nominato.

Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare: i compiti “iniziali”

Il curatore fallimentare deve espletare tutta una serie di adempimenti fiscali già nelle fasi iniziali della procedura fallimentare. Innanzitutto, egli deve predisporre i registri IVA, successivamente comunica agli enti interessati i dati necessari per l’eventuale insinuazione al passivo fallimentare. Ancora, entro 30 giorni dalla citata notifica, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento, notificando il modello di variazione dei dati. Un altro importante ed essenziale adempimento fiscale “iniziale” del curatore fallimentare è quello di attivare il “cassetto fiscale” del fallito: è in questo modo che il curatore potrà accedere a tutte le informazioni in esso contenute. Se l’imprenditore fallito possiede beni immobili, il curatore è tenuto a presentare al comune in cui sono ubicati gli immobili, una dichiarazione ai fini IMU (TASI) finalizzata ad attestare l’avvio della procedura fallimentare. Entro 4 mesi dalla sua nomina, il curatore fallimentare cura e provvede agli obblighi di registrazione e di fatturazione attestanti le operazioni antecedenti al fallimento: tale adempimento fiscale dovrà essere espletato nel caso in cui i termini per effettuare tali operazioni non siano scaduti. Ancora, entro 4 mesi dal fallimento, il curatore è chiamato a presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis nonché la dichiarazione IVA dell’anno solare precedente al fallimento. Il curatore deve presentare la dichiarazione dei redditi – sulla base del bilancio da egli stesso compilato – e la dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla sua nomina. Se ad essere assoggettata al fallimento è una società di persone oppure un’impresa individuale, il curatore fallimentare deve inviare ai soci oppure all’imprenditore una copia della dichiarazione dei redditi presentata.

Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare da espletare durante la procedura

Nel momento in cui è iniziata la procedura fallimentare, il curatore è tenuto ad espletare una serie di adempimenti fiscali essenziali per il buon andamento della procedura. In particolare, entro 30 giorni dalla vendita dei beni mobili aziendali, il curatore deve effettuare la fatturazione, deve annotare sui registri IVA le fatture che ha emesso e quelle che ha ricevuto. Sullo stesso registro, inoltre, dovrà annotare gli eventuali versamenti periodici effettuati. Ogni mese (oppure ogni tre mesi, in presenza di tale facoltà), il curatore fallimentare deve procedere alla liquidazione dell’IVA e, nei termini ordinari, deve versare l’IVA dovuta. Ogni anno deve compilare e presentare la dichiarazione IVA ed, entro il 27/12 è tenuto a versare l’acconto Iva, se dovuto. Inoltre, qualora siano state concluse tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, dovrà presentare la dichiarazione di cessazione IVA, finalizzata a richiedere il rimborso dell’eventuale credito. Ancora, il curatore fallimentare dovrà presentare la dichiarazione IRAP se, nell’ambito del fallimento, vi è stato esercizio provvisorio dell’impresa.

Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare in sede di chiusura della procedura

Anche nella fase di chiusura della procedura, il curatore fallimentare è tenuto ad espletare una serie di adempimenti fiscali. Innanzitutto, deve registrare le note di variazione IVA: tali note possono essere emesse dai prestatori o dai cedenti a partire dal momento in cui il piano di riparto finale diviene esecutivo. Entro 30 giorni dalla chiusura della procedura, il curatore deve presentare la dichiarazione di cessazione ai fini IVA. Ancora, deve presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare: tale adempimento fiscale dovrà essere espletato entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura della procedura. Qualora il fallimento abbia riguardato una impresa familiare, una impresa individuale o una società di persone, il curatore deve spedire – a mezzo raccomandata – una copia della dichiarazione all’imprenditore, ai soci e ai familiari partecipanti. Entro il 30 settembre, nell’anno successivo alla chiusura della procedura, il curatore deve presentare la dichiarazione annuale IVA.

Adempimenti fiscali del curatore fallimentare nelle vendite immobiliari

Particolari e specifici adempimenti fiscali sono previsti in caso di vendita di beni immobili. In questo caso, il curatore è tenuto, tra gli altri adempimenti, ad emettere eventuale fattura nonché ad effettuare il pagamento dell’IMU entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento. Infine, il curatore fallimentare è tenuto, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento, ad effettuare il pagamento della TASI per il periodo di possesso dell’immobile da parte del fallimento.


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