Curatore Fallimentare

Poteri del curatore fallimentare


Il curatore fallimentare è l’organo unipersonale più importante della procedura fallimentare. Egli viene nominato dal Tribunale nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento e, dal momento della nomina, ha due giorni di tempo per comunicare al Giudice Delegato l’accettazione dell’incarico. Per poter ricoprire la carica di curatore fallimentare, è necessario essere professionisti abilitati alla professione di avvocato, procuratori, dottori commerciali e ragionieri commercialisti. Il curatore fallimentare ha una serie di funzioni e di poteri molto importanti per il buon andamento della procedura fallimentare. A seguire una disamina puntuale e dettagliata dei poteri del curatore fallimentare.

I poteri del curatore fallimentare

Il curatore fallimentare è, come prima sottolineato, un “organo unipersonale” dell’ufficio fallimentare. Egli rappresenta l’ufficio del fallimento sia all’esterno che in giudizio. Il curatore ha una serie di complesse e delicate mansioni da svolgere. Nell’ambito dei suoi poteri, il curatore fallimentare è chiamato ad amministrare – sotto la direzione del Giudice delegato – il patrimonio fallimentare. Il curatore amministra il citato patrimonio provvedendo alla conservazione dei diritti stessi. In particolare, egli può riscuotere i crediti, può intraprendere azioni revocatorie ordinarie, recuperare beni che sono in possesso di terzi, iniziare azioni revocatorie fallimentari o, ancora, intraprendere azioni per la rescissione o risoluzione dei contratti. Il curatore fallimentare ha inoltre il potere di svolgere alcune attività amministrative che si sostanziano, ad esempio, nell’acquisizione dei beni del fallimento, nella loro custodia e conservazione nonché nella loro liquidazione.

I poteri del curatore fallimentare: l’istanza per estendere il fallimento ad altri soggetti

Se è vero che, nell’ambito della procedura fallimentare, il potere direzionale vero e proprio spetta al Giudice Delegato, il curatore non è da meno. Il professionista non è, infatti, un semplice esecutore degli ordini del Giudice ma è parte attiva dell’intera procedura. Uno dei poteri più importanti e peculiari che il curatore fallimentare può esercitare è, senza dubbio, quello di chiedere l’estensione del fallimento ad altri soggetti, come previsto dall’articolo 147, secondo comma della Legge Fallimentare. In particolare, la citata norma stabilisce che: “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.” Spetta, dunque, al curatore fallimentare, il potere di proporre l’istanza per l’estensione del fallimento agli altri soci illimitatamente responsabili.

I poteri del curatore fallimentare: gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Tra i poteri del curatore fallimentare rientrano anche quegli atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione nonché gli atti particolari posti in essere dal professionista nell’ambito della procedura fallimentare. In particolare:

  • gli atti di ordinaria amministrazione che il curatore ha il potere di compiere sono volti alla conservazione e al miglioramento del patrimonio. Un esempio di tale categoria di atti sono: la stipula di un contratto di assicurazione, di locazione, la vendita di beni deperibili. Il curatore ha il potere di compiere tali atti sempre rispettando le direttive emesse dal Giudice Delegato;
  • gli atti di straordinaria amministrazione, invece, sono volti alla diminuzione e alla dispersione del patrimonio fallimentare. Il curatore ha il potere di porre in essere tali atti che, comunque, devono essere autorizzati dal Giudice Delegato;
  • atti singoli particolari per i quali è necessaria l’autorizzazione del Giudice delegato mediante decreto motivato.

I poteri del curatore fallimentare: l’audizione del fallito

Tra i poteri del curatore vi è anche quello di convocazione – a mezzo telegramma o raccomandata a/r – del fallito per fissare un incontro formale. Qualora il fallito non si presenti all’incontro, il Curatore è chiamato ad avverrire il Giudice e a chiedere che il fallito venga rintracciato dalla Polizia Giudiziaria per essere da lui interrogato. Nel corso dell’interrogatorio, il curatore fallimentare cerca di assumere tutta una seri di informazioni di carattere generale e pone domande che ritiene essere di grande utilità per il buon andamento della procedura fallimentare. Al termine dell’interrogatorio, il curatore redige verbale che deve essere sottoscritto dal fallito. Gli altri poteri del curatore fallimentare Il curatore ha una serie di altri poteri ed attribuzioni che esercita nell’ambito della procedura fallimentare. In particolare, entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore presenta al Giudice Delegato una relazione particolareggiata sulle circostanze e cause che hanno condotto al fallimento nonché sulla responsabilità e sulla diligenza dimostrata dal fallito. Il curatore forma lo stato passivo ed invia l’avviso ai creditori e a tutti gli altri soggetti interessati. Infine, tra gli altri poteri del curatore fallimentare, ricordiamo la comunicazione a tutti i creditori l’esito del procedimento di accertamento del passivo.


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