Curatore Fallimentare

Il Curatore Fallimentare | parte 5


Il curatore - parte 5

L’esercizio delle attribuzioni del curatore

L’esercizio delle attribuzioni avviene personalmente ma in alcuni casi, il curatore può delegare ad altri lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò può accadere solo se questi è autorizzato preventivamente dal comitato dei creditori. Ci sono poi, però, delle attribuzioni proprie del curatore non delegabili. Il curatore non può, infatti, delegare:

  • la redazione di due elenchi:quello dei creditori e quello dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio (art. 89 l.f.)

  • la formazione di quello che si chiama progetto di stato passivo (art. 95 l.f.)

  • l’invio dell’avviso ai creditori ed agli altri interessati che risultino dalle scritture contabili e da altre fonti circa l’esistenza della procedura fallimentare (art. 92 l.f.)

  • la comunicazione verso ciascun creditore circa l’esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 97 l.f.)

  • la formazione del c.d. programma di liquidazione (art. 104 ter l.f.). In questo caso, però, è lo stesso art. 104 ter, co. 3, a prevedere l’eventualità che il curatore, autorizzato a sua volta dal giudice delegato, affidi a terzi, ovvero altri professionisti, talune incombenze relative alla procedura di liquidazione dell’attivo.

Il curatore fallimentare può anche farsi coadiuvare, previa autorizzazione del comitato dei creditori, da tecnici o altri soggetti retribuiti, compreso il debitore-imprenditore fallito, sotto la sua responsabilità.

 

(Segue)

Parte 4


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