Il carattere uni personale delle funzioni del curatore
C’è chi si chiede se le funzioni del curatore siano di carattere unipersonale, ovvero se il tribunale debba nominare un solo curatore. Alcuni tribunali sono soliti nominare più curatori quando il fallimento è particolarmente complesso.
Il compenso del curatore fallimentare
L’art. 39 della l.f. prevede che al curatore sia dovuto un compenso per le attività da lui svolte. Per quanto concerne i delegati, il compenso è liquidato dal giudice delegato che lo sottrae dal compenso del curatore. Mentre per i coadiutori per la liquidazione si fa riferimento al compenso finale del curatore, sarà lui a provvedere.
Nel caso in cui il denaro non sia sufficiente per il compenso al curatore, sarà l’erario ad anticiparlo ex art. 146 del dpr 115/2001.
Il compenso è determinato secondo le norme stabilite con d.m. 570/1992. Il compenso del curatore, poiché sorge in funzione della procedura fallimentare viene considerato prededucibile ai sensi dell’art. 111 l.f.
Breve cenno al reclamo e alla revoca
Contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori il reclamo va presentato al giudice delegato.
Il curatore può essere revocato in qualsiasi momento su richiesta del comitato dei creditori, su proposta del giudice delegato o d’ufficio. Il tribunale decide con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. La decisione è impugnabile ex art. 26 l.f.
La sostituzione del curatore
La sostituzione del curatore è sollecitata di creditori dopo l’adunanza per l’esame dello stato passivo. Sulla richiesta provvede il tribunale.