Lo strumento giuridico più invocato ed utilizzato nella prassi per ottenere il soddisfacimento dei diritti e delle pretese creditorie è l’asta giudiziaria. Questo strumento giuridico è infatti finalizzato ad effettuare la vendita forzata del bene (mobile oppure immobile) pignorato. In seguito alla vendita, poi, i creditori ben potranno ottenere il soddisfacimento dei propri interessi attraverso la distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene. Va da sé, ovviamente, che il bene venduto all’asta giudiziaria deve essere stato pignorato alla persona fisica oppure giuridica gravata da debiti insoluti. Soltanto avviando la procedura esecutiva i creditori potranno poi richiedere la vendita forzata del bene che ha subito il pignoramento.
In particolare, infatti, decorsi dieci giorni dal pignoramento (termine previsto dall’articolo 501 del codice di procedura civile), il creditore pignorante oppure i creditori che siano intervenuti nella procedura esecutiva ben potranno – a norma dell’articolo 529 del codice di procedura civile – “chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione. Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.”
Il Giudice provvede, con decreto, sull’istanza di vendita. Ebbene, la modalità preliminare prevista dalla Legge per effettuare la vendita del bene pignorato, è la “vendita senza incanto”. Essa, in particolare, deve essere sempre adottata (prima della vendita con incanto), ovviamente a patto che non siano sorte opposizioni sul tema. La vendita con incanto, infatti, viene utilizzata in via subordinata ovvero quando la vendita senza incanto non abbia ottenuto alcun utile risultato per i creditori.
Nel paragrafo che segue, entreremo “nel vivo” dell’asta giudiziaria con vendita senza incanto analizzando le fasi della vendita vera e propria.
Asta giudiziaria, vendita senza incanto: la deliberazione del Giudice sulle offerte
Dopo la presentazione delle offerte di acquisto da parte dei potenziali acquirenti e dopo il versamento della cauzione, il Giudice dell’esecuzione – ex articolo 572 del codice di procedura civile – esamina le offerte e sente le parti ed i creditori iscritti non intervenuti.
In particolare, stabilisce l’articolo 572 del codice di procedura civile, che: “Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.”
Se, invece, “il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.”
Asta giudiziaria, vendita senza incanto: la gara tra gli offerenti
Il successivo articolo 573 del codice di procedura civile disciplina il caso in cui siano state presentate più offerte valide. In particolare, stabilisce la citata norma che: “In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta.”
Se, in questo caso, la gara non può aver luogo perché mancano le adesioni da parte degli offerenti, “il giudice potrà decidere se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto”.
Asta giudiziaria: le modalità di versamento del prezzo
Una volta che si sia conclusa la vendita, il Giudice dell’esecuzione – come stabilito dall’articolo 573 del codice di procedura civile – “dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato tale versamento”.
Se nell’ordinanza di vendita è previsto che il versamento del prezzo possa essere effettuato in maniera rateale, ai sensi dell’articolo 574 c.p.c., il Giudice “può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente.”