L'asta giudiziaria è lo strumento principale attraverso cui la legge consente di effettuare la vendita forzata di un bene. Verranno infatti messi all'asta i beni di proprietà di una società o di un privato gravati da debiti non pagati. Attraverso l'asta giudiziaria il creditore può ottenere il soddisfacimento del proprio credito rimasto insoluto. L'acquirente del bene venduto all'asta, invece, acquista tutti i diritti sul bene che spettavano al debitore che ha subito l'espropriazione forzata.
A tal proposito, ricordiamo che, ai sensi del codice di procedura civile ex art. 579, "ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto".
Ognuno può presentare la propria offerta personalmente o tramite mandatario che dovrà ovviamente essere munito di procura speciale. All'uopo è bene ricordare che, per partecipare ad un'asta giudiziaria, non è necessaria la rappresentanza tecnica.
Prima di giungere all'asta giudiziaria, comunque, vi sono tutta una serie di atti e di attività da effettuare.
Innanzitutto il giudice emana l'ordinanza di vendita: in questo provvedimento stabilisce un termine tra i 90 e i 120 giorni. E' in questo termine che chiunque voglia partecipare all'asta giudiziaria deve presentare la propria offerta di acquisto. Il giudice, nella stessa ordinanza, stabilisce le modalità con cui va prestata la cauzione. Il giorno successivo alla scadenza del termine, poi, il giudice fissa l'udienza necessaria per deliberare sull'offerta e per la gara tra gli offerenti. E' la cancelleria, infine, che dà pubblico avviso - su tutti i giornali e sui siti internet a tema - dell'ordine di vendita.
Per partecipare ad un'asta giudiziaria, è necessaria prestare la cauzione. Nella vendita senza incanto essa non può essere inferiore al decimo del prezzo che l'offerente ha proposte. Nella vendita con incanto, invece, la cauzione viene stabilita dal giudice dell'esecuzione nella stessa ordinanza di vendita. In questo caso la misura della cauzione non potrà essere superiore al decimo del prezzo base d'asta.
Ricordiamo, infatti, che la vendita può essere effettuata "senza incanto" e "con incanto".
Nella prima ipotesi - disciplinata dall'art. 570 ss. c.p.c., i partecipanti all'asta devono presentare le loro offerte di acquisto in busta chiusa. Tali offerte devono essere depositate in Cancelleria: in esse dovrà essere indicato il prezzo, il modo di pagamento, il tempo di pagamento e ogni altro elemento utile per la valutazione dell'offerta. Queste buste verranno poi aperte durante l'udienza in cui vengono esaminate le offerte in presenza degli offerenti.
Nella vendita con incanto - disciplinata dagli artt. 576 ss. c.p.c., viene effettuata immediatamente una gara tra i diversi offerenti. In questo caso il giudice dell'esecuzione fissa, con ordinanza, le modalità con cui sarà effettuata la vendita, il giorno e l'ora dell'asta giudiziaria, il prezzo base della vendita, la misura minima dell'aumento che possono subire le offerte, l'ammontare della cauzione e, infine, il termine entro il quale va depositato il prezzo.
Vi sono, inoltre, casi particolari in cui la vendita senza incanto viene seguita ed effettuata da un Professionista: in questo caso l'offerente dovrà depositare la sua offerta presso lo studio del Professionista. Se la cauzione dovrà essere versata mediante assegno circolare, l'offerente dovrà inserirlo nella busta.
Una volta depositata, l'offerta diventa irrevocabile.
Ovviamente tale regola subisce alcune importanti eccezioni. L'offerta non diventa subito irrevocabile in tre casi:
- quanto il giudice dispone la gara tra gli offerenti da effettuare sull'offerta più alta;
- quanto viene disposto l'incanto;
- quando siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione senza che essa sia stata accolta.
Nella vendita senza incanto, l'aggiudicatario può presentare ulteriori offerte nei 10 giorni successivi all'aggiudicazione. In questo caso, però, le offerte dovranno superare di un quinto il prezzo raggiunto nell'incanto. Solo così l'offerta potrà essere efficace. Anche in questo caso l'offerente dovrà depositare la sua offerta in Cancelleria e dovrà integrare la cauzione che sarà pari al doppio di quella versata per partecipare alla prima asta.
L'aggiudicatario dovrò poi versare il prezzo entro il termine (che comunque non potrà essere superiore a 60 giorni dall’aggiudicazione) e seguendo le modalità previste dal giudice nell'ordinanza di vendita. Una volta versato il prezzo, il giudice emette decreto di trasferimento: con questo provvedimento viene trasferito all'aggiudicatario il bene oggetto di espropriazione forzata.
Se l'aggiudicatario non provvede a depositare quanto dovuto nel termine stabilito, il giudice dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario. Contestualmente l'aggiudicatario perderà la cauzione versata: il giudice dell'esecuzione disporrà, infine, un nuovo incanto.
Può accadere, inoltre, che l'asta giudiziaria non possa aver luogo perchè non sono state presentate offerte (è la cosiddetta "asta deserta"): in questo caso il giudice potrà disporre un nuovo incanto.