In due tavole rotonde differenti, commercialisti e avvocati andranno a fare il punto sulle principali modifiche apportate al concordato preventivo dai decreti Sviluppo e Del Fare, andandosi a soffermare sulla procedura “con riserva”, specie se “in continuità”.
La procedura è stata introdotta nel 2012 e permette all’imprenditore in difficoltà di presentare al Tribunale una domanda di concordato, a partire dalla quale andrà a decorrere un lasso di tempo compreso tra i 60 e 180 giorni che l’imprenditore andrà ad investire per lavorare a un piano di ristrutturazione da sottoporre ai creditori.
Il concordato fallimentare consente, in questo modo al soggetto in difficoltà la possibilità di proteggersi, mettendosi al sicuro da azioni esecutive e cautelari fin dal deposito della richiamata domanda per la concessione dei termini, entro i quali formulare una proposta al ceto creditorio.
Lo strumento, seppur rientra nelle volontà del legislatore dar vita ad istituti che favoriscono la continuità aziendale in caso di crisi, è stato spesso soggetto a utilizzi scorretti. Ci sono diversi casi di abusi messi in atto per ottenere effetti meramente dilatori in situazioni di chiara insolvenza, con un ulteriore aggravio di costi prededucibili a danno dei creditori concorsuali.
Per mettere un freno a questa tendenza il legislatore ha effettuato alcune importanti modifiche. Tra queste c’è la novità apportata dal Decreto del Fare del 2013 che ha riconosciuto al Tribunale la possibilità di nominare il Commissario Giudiziale fin dalla fase interinale, in modo da favorire un controllo più serrato sull’esistenza di presupposti concreti alla domanda.
In precedenza, infatti, il commissario interveniva solo una volta che l’impresa debitrice veniva ammessa al concordato. Nei casi di richiesta di concordato in bianco, diversi Tribunali (compreso quello di Bergamo) richiedono il versamento di una somma a titolo cauzionale, il cui importo muta a seconda della dimensione della crisi.
L’ intervento sui crediti prededucibili, previsto dal Decreto “Destinazione Italia”, si va ad inserire proprio in questa direzione, ribadendo l’intento di arginare possibili usi surrettizi di questo strumento fallimentare.
Secondo Angelo Galizzi, dottore commercialista di Bergamo che coordinerà l’incontro: “Le questioni aperte in materia concorsuale sono ancora molte ed i continui correttivi apportati alla Legge fallimentare non agevolano certamente gli operatori. E’ auspicabile pertanto avere una normativa chiara di riferimento ed essere ben coscienti di quali siano i limiti e gli eventuali spazi di miglioramento degli strumenti utilizzati”.
I fallimenti dichiarati nel 2013 sono stati a Bergamo 333, il 16% in più rispetto ai 285 dell’anno precedente e nei primi mesi del 2014 si sono contate 45 imprese costrette a chiudere i battenti. Il dato sta per aumentare. In calo il concordato fallimentare. Si passa dalle 125 domande del 2013 alle 13 presentate da gennaio ad oggi rispetto alle 25 dello stesso periodo del 2013. Si vuole chiudere l’anno con sole 50/70 richieste. L’inversione di tendenza che dimostra il forte impatto dei correttivi adottati dal legislatore.