Concordato Fallimentare

Differenza tra concordato preventivo e fallimentare


Il concordato fallimentare ed il concordato preventivo sono due istituti giuridici completamente diversi tra loro. Le differenze tra i due concordati sono peculiari, ben delineate e caratterizzate dalla diversa fase procedurale cui attengono.

Concordato fallimentare e concordato preventivo: la differenza

Più nel dettaglio, il concordato fallimentare corrisponde alla fase negoziale del fallimento: è, infatti, un vero e proprio accordo tra il proponente ed il creditori concorsuali. La giurisprudenza e la dottrina ha definito "fallimentare" questo tipo di concordato proprio per sottolineare l'inerenza di questo istituto rispetto alla procedura fallimentare. Il concordato preventivo, invece, non si inserisce nella procedura fallimentare ma mira ad evitarla. Esso, infatti, previene il fallimento. Il concordato preventivo è un accordo stipulato dalle parti per evitare di far ricorso alla procedura fallimentare. La differenza tra i due istituti è evidente. Il concordato fallimentare mira a concludere il fallimento e a non giungere alla liquidazione fallimentare e alla ripartizione dell'attivo. La funzione e gli obiettivi realizzati dalla liquidazione e dalla ripartizione sono, nel concordato, sostituiti da un accordo tra le parti teso al soddisfacimento delle reciproche pretese. L'altra differenza tra i due istituti è comunque ben chiara ed evidente. Il concordato fallimentare va ad inserirsi nel fallimento già in corso e ne prende il posto. Il concordato preventivo, invece, può essere effettuato ed instaurato fino a quando non sia stato dichiarato il fallimento. Il primo accelera la chiusura della procedura in corso e l'estinzione dei suoi effetti. Il secondo, quello preventivo, è teso ad evitare l'instaurarsi della procedura fallimentare e, quindi, la realizzazione degli effetti ad esso connessi. Fissate le differenze tra i due istituti, vediamo insieme le peculiarità e le caratteristiche procedurali di entrambi.

Il concordato fallimentare: caratteristiche

Con il concordato fallimentare le parti concludono e chiudono il fallimento tramite un accordo stipulato tra il fallito o un terzo e i creditori. La proposta di concordato può essere avanzata da uno o più creditori del fallito oppure da un terzo. Quanto ai limiti termporali, la proposta può essere presentata anche prima del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori "in classi", in base ai loro interessi e in base alla loro posizione giuridica oppure può prevedere un trattamento diversificato per creditori appartenenti a classi diverse. In questo caso l'accordo dovrà indicare le ragioni di questa disparità di trattamento. Ancora, le parti con l'accordo possono decidere di optare per la soddisfazione dei crediti o per la ristrutturazione dei debiti e prevedere di non soddisfare integralmente i creditori muniti di privilegio. Infine, la proposta può prevedere la cessione dei beni compresi nell'attivo fallimentare o "delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato” (ex art. 124 L.F.). La proposta di concordato, così come delineata, viene approvata se riceve il voto favorevole dei creditori che "rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto" in base ai criteri statuiti nell'art. 127 L.F.

Il concordato preventivo: caratteristiche

Questo istituto giuridico, come sottolineato in premesse, tende ad evitare l'instaurazione della procedura fallimentare. E' uno strumento a disposizione dell'imprenditore che versi in stato di crisi o di insolvenza. Evitando il fallimento, il concordato preventivo mira a favorire il risanamento e la prosecuzione dell'attività di impresa. E', inoltre, un istituto posto a garanzia degli interessi dei creditori che riusciranno a realizzare il soddisfacimento - pur parziale - del proprio credito in tempi decisamente più brevi rispetto al fallimento. La domanda di concordato viene proposta dal debitore con ricorso al quale devono essere allegati una serie di documenti attestanti la situazione patrimoniale, debitoria, il valore dei beni facenti parte del patrimonio d'impresa nonchè l'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore. Quando ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 160 L.F, il Tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo e nomina un Giudice delegato. Successivamente i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato. La proposta di concordato viene approvata quando raggiunge il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se invece non viene raggiunta la maggioranza, il Tribunale rigetterà la proposta di concordato preventivo e dichiarerà il fallimento del debitore. La decisione del Tribunale può essere appellata dinanzi alla Corte di Appello.

     


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