Crisi Aziendali

Crisi d’impresa: nuova proroga e misure di supporto anti-Covid


L'attuale pandemia di Covid-19, tra una variante e l'altra, Delta, Omicron fa prolungare lo stato di emergenza. Non molti giorni fa il governo italiano ha prolungato l'emergenza pandemica fino al 2022 prevedendo quindi di affrontare la crisi a livello sanitario ma non solo. La campagna di vaccinazione, il green pass prima e il super green pass poi, hanno contribuito a migliorare la situazione economica, creando dei rimbalzi, ma la crisi impresa continua. Andiamo così a vedere quali sono le principali misure di supporto anti-Covid messe in campo del governo per riuscire a fronteggiare la situazione sanitaria e per aiutare le imprese in questo difficile momento.

Prolungamento stato d'emergenza: i rinvii previsti

Con il prolungamento dello stato di emergenza, che è stato allungato fino a raggiungere la prima parte del 2022, il governo ha pensato e attuato alcuni provvedimenti che dovrebbero aiutare il nostro tessuto aziendale e non solo. Si è scelto così di rinviare l’entrata in vigore del Codice, mentre alcune norme sono state applicate in anticipo come ad esempio la nuova procedura di composizione negoziata. In seguito all’emanazione del Decreto legge, avvenuta il giorno 24 agosto dell'anno 2021, numero 118, il legislatore ha quindi deciso, viste le necessità del caso, di introdurre ulteriori misure di aiuto per le imprese, con lo scopo di permettere loro di contenere e di superare gli effetti dannosi che derivano al protrarsi dell’emergenza pandemica.

Si avverte l’urgenza e la necessità, per fronteggiare a dovere la crisi impresa attuale, di prevedere strumenti destinati a incentivare le imprese a individuare possibili alternative ai fini della loro ristrutturazione o del loro risanamento. Inoltre, con questi intervisti si è cercato di agire su quelli che sono gli istituti di soluzione concordata della crisi per rendere più agile l’accesso a questo tipo di procedure alternative rispetto a quella del fallimento. I principali interventi studiati coinvolgono sia il differimento che l’entrata in vigore delle disposizioni che sono previste nel Decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, in seno al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e dell’introduzione della procedura negoziata destinata a risolvere la crisi d’impresa.

I principali cambiamenti introdotti

Il primo articolo del decreto legislativo 118 dell'anno 2021 si è preoccupato di porre modifiche al precedente articolo 389 del Decreto 14 del 2019, visto che è stato disposto un nuovo differimento dell’entrata in vigore per il Codice della crisi impresa. Secondo quanto comunicato è stata spostata alla data del 16 maggio 2022. Anche la prima parte del Titolo II dove si trova la disciplina delle procedure di allerta è stata rinviata. Qui la nuova data è stata fissata addirittura al 31 dicembre del 2021, mente il Codice della crisi dovrebbe essere adeguato il prossimo 17 luglio 2022. Sono diversi i rinvii effettuati, come si è visto, ma il legislatore ha ritenuto necessaria l'introduzione di alcune disposizioni con applicazione immediata.

Andando a vedere i principali cambiamenti introdotti con effetto immediato vediamo che questi riguardano: gli accordi di ristrutturazione agevolati, la convenzione in moratoria e gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa. Il legislatore quindi, nonostante i vari rinvii, ha ritenuto opportuno cominciare a inserire queste modifiche. In questo modo si è assistito all’inserimento di un nuovo articolo, per la precisione quello numerato 182 septies L.F. che risulta essere relativo a tutti quegli accordi riguardanti la ristrutturazione con termini di efficacia estesa. Questo articolo è stato subito applicato a tutte le categorie interessate dei creditori. Si deve precisare che è stata qui eliminata, all'interno del succitato articolo, la limitazione ai soli creditori intermediari finanziari.

L'estensione della tipologia dei creditori

Stando inoltre l’articolo 182 octies L.F. cha ha come suo oggetto la convenzione in moratoria, precedentemente disciplinata da quanto contenuto nell’articolo 182 septies L.F., l' ambito applicativo è stato esteso a ogni tipologia di creditori. Sempre qui rientrano a far parte della legge fallimentare l'insieme degli accordi di ristrutturazione agevolati. In dettaglio vediamo che la percentuale dei creditori che hanno aderito per portare a termine un accordo di ristrutturazione dei debiti è stata tagliata della metà, (30% contro il precedente 60%), se il debitore: a) rinuncia alla moratoria ex b) non presenta il ricorso previsto e non ha chiede la sospensione al divieto di avviare o non continua con le azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative.

Tra tutte le disposizioni introdotte per fronteggiare la crisi impresa, spicca quella che riguarda la posizione dei soci illimitatamente responsabili e quella dei coobbligati. La nuova norma vuole l’applicazione dell’art. 1239 c.c. che produce effetti su quella che è la remissione nei confronti dei fideiussori dei soggetti creditori che hanno portato a termine gli accordi ristrutturativi. Se l’efficacia degli accordi viene estesa anche ai creditori non aderenti, questi mantengono, impregiudicati i diritti nei confronti dei soggetti coobbligati, obbligati in via di regresso e di fideiussori. La disposizione in questione si preoccupa inoltre di prescrivere che, a meno della sopravvenuta stipulazione di patto contrario, gli accordi di ristrutturazione risultano essere efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, a meno che non sia diversamente previsto.

La composizione negoziata

Una delle principali novità è quella che vuole l’introduzione di un nuovo tipo istituto per quella che diventa la “composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa”. Questo istituto è destinato a diventare un nuovo strumento realizzato ad aiutare quelle imprese che attualmente si trovano in crisi per arrivare a raggiungere il risanamento dell' azienda. Quindi a partire dalla recente data del 15 novembre 2021, gli imprenditori sia di genere agricolo che commerciale, regolarmente iscritti nell'apposito registro delle imprese, che al momento versano in condizioni di squilibrio economico, finanziario e/o patrimoniale e che vedono probabile la crisi o l’insolvenza, possono disporre della nuova procedura prevista dall'articolo 2 e da quelli seguenti del Decreto Legge numero 118 del 2021.

La nuova procedura volontaria per la crisi impresa

Risulta bene precisare, a questo punto, che questo genere di procedura è intesa come volontaria ed extragiudiziale. Detto questo precisiamo che gli imprenditori interessati si ritrovano con la possibilità di poter richiedere al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente se risulta ancora possibile praticare il risanamento dell’impresa versante in stato di crisi. L’esperto indipendente nominato deve agevolare l'insieme delle trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti che potrebbero essere interessati, per poter trovare una soluzione effettiva che risulti utile a superare l'attuale stato di crisi dell'impresa. Questo può avvenire anche tramite il ricorso al trasferimento stesso dell’azienda o limitatamente al trasferimento di alcuni rami aziendali.


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