Esecuzioni

Sospensione esecuzione e cartella


Nei ricorsi contro Equitalia e pignoramenti: il modello di istanza, che si fonda sul parere della Presidenza Superiore della Magistratura Tributaria, ed è motivato sulla base del carico giudiziario e dei tempi necessari alla decisione definitiva, non va a conciliarsi, invece, con la rapida esecutività della cartella esattoriale.

L'intervento della Presidenza Superiore della Magistratura Tributaria

Mentre spiegheremo in un altro articolo come ottenere la sospensione della cartella di Equitalia, ricordiamo che l’istanza può essere presentata al giudice tributario al quale viene presentato ricorso. In tale articolo verrà spiegato come, in maateria di sospensione delle cartelle esattoriali, fintano che i ricorsi vengano decisi dai giudici secondo i tempi previsti, la Presidenza Superiore della Magistratura Tributaria ha molto spesso invitato le Commissioni Tributarie d’Italia a sospendere l’esecuziodi suddetti titoli proprio a causa dei lunghi ed esagerati tempi processuali che venivano ad essere richiesti prima che si potesse giungere ad una sentenza.

In via approfondita, la Presidenza, avendo spiegato quali sono le ultime modifiche alla normativa sulla riscossione esattoriale che danno la possibilità a Equitalia di dare il via all’esecuzione forzata e il pignoramento per il recupero delle imposte (fermo auto, ipoteca, blocco conti correnti bancari, ecc.) trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sottolinea quanto tali poteri contrastino a tutti gli effetti con quelli chesono i tempi necessari per la decisione dei ricorsi che vengono ad esserispediti dai contribuenti alle Commissioni Tributarie. Le tempistiche, infatti, a volte, possono richiedere degli anni molto lunghi prima che si arrivi ad una decisione definitiva.

Lo stato degli atti– secondo quanto precisato più volte dalla Presidenza – fa scaturire la notifica ai contribuenti di atti esecutivi da parte di Equitalia mentre le Commissioni Tributarie Provinciali non riescono ad accelerare la trattazione delle cartelle impugnate poiché le richieste di sollecito di discussione non possono essere calendarizzate in tempi ragionevoli per sospenderne l’esecutività: e ciò a causa dell’enorme mole di ricorsi trattati nell’anno da ogni sezione, in base all’accordo sindacale che regola il funzionamento del personale di segreteria. Ciò posto, viene suggerita una più consona interpretazione della legge [3] che consente al Presidente della Commissione Tributaria di disporre, con proprio decreto, la provvisoria sospensione della cartella di Equitalia, almeno fino alla sentenza della Commissione Tributaria stessa.

Che cosa prevede la legge in questi casi

La legge, a tutti gli effetti, stabilisce che chi propone un ricorso al giudice contro un atto del tribunale dell'esecuzione, se dall’atto impugnato potrebbe scaturire un danno grave ed irreparabile, può chiedere al giudice competente di sospendere l’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o mediante atto separato. Il presidente, allora, va a fissare la trattazione della istanza di sospensione, andando a disporre che ne venga data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
Solamente nei casi di eccezionale urgenza il presidente, attraverso il medesimo decreto, può ordinare in via del tutto diretta la provvisoria sospensione dell’esecuzione (cioè senza che ci sia la necessità di passare da una apposita udienza) fino a quando avverrà la pronuncia del collegio.

L'invito della Presidenza Superiore della Magistratura è stato abbastanza chiaro

Qui di seguito, dunque, l'invito della Presidenza Superiore della Magistratura: i Presidenti di Corte devono  utilizzare con una maggiore elasticità tale potere; e ciò proprio perché, diversamente, i diritti dei contribuenti sarebbero sempre pregiudicati: da un lato, infatti, la cartella permette l’esecuzione forzata già solo trascorsi 60 giorni dalla notifica, dall’altro invece la sentenza potrebbe intercorrere anche dopo il passare di numerosi anni. Tale lasso di tempo potrebbe portare ad un pregiudizio, in tutte le ipotesi, del ricorrente, anche quello il cui ricorso sia stato del tutto fondato su validissime ragioni di diritto.
Fare riferimento al parere della Presidenza sarà molto importante nell’eventuale presentazione dell'istanza di sospensiva che il contribuente potrà depositare presso la commissione tributaria. Potrebbe comunque essere considerato quale elemento discretivo ai fini dell’accoglimento dell’istanza.

Quali istanze devono essere presentate

Qui di seguito alleghiamo due modelli di istanza di sospensiva da presentare alla Commissione tributaria: istanza di sospensione urgente dell’esecutività degli atti; istanza di sospensione del ruolo.

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI_______

ISTANZA DI SOSPENSIONE URGENTE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI ATTI
RG ………………
(Sez. _________ – Ud. __________)

Per __________ rappresentati e difesi per procura a margine del presente atto dal dott. _______________
           ricorrenti;

Nei confronti

dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ……, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore

Per ottenere

La sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, co. 3 del D. Lgs. 546/1992, del pagamento del terzo dovuto sull’accertamento nr. _________ notificato a ___________ il _______(All. 1), per euro __________ relativo a _________ per l’anno di imposta _________ ;

PREMESSA

L’avviso di accertamento nr. __________, notificato il _______, relativo al periodo di imposta _________ è stato tempestivamente impugnato innanzi all’intestata Commissione.
I ricorrenti sono in attesa dell’udienza di merito relativa al ricorso avverso il citato avviso di accertamento, procedimento con R.G. __________, pendenti innanzi all’intestata Commissione – Sez. ….. con udienza fissata per il …………., nella quale potrà essere confermata la sospensione richiesta in questa sede in via d’urgenza ex articolo 47, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

CONSIDERATO CHE

Sussistono i presupposti per la sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. 546/92 dell’atto di accertamento suindicato sulla base dei seguenti

MOTIVI

L’esecutività dell’avviso di accertamento impugnato comporta allo scadere del trentesimo giorno successivo al termine per la proposizione del ricorso, che Equitalia SpA promuoverà tutte le azioni cautelari necessarie per la tutela del credito arrecando danni gravi ed irreparabili al/alla ricorrente.
Per tale ragione si chiede al Presidente della CTP adita, a norma del comma 3 dell’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992, di disporre con decreto, prima dello scadere dei 30 giorni dalla data di impugnazione dell’avviso, la provvisoria sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla successiva pronuncia del Collegio.
Circa la bontà dell’emissione del presente provvedimento nella forma di urgenza, in ipotesi di fattispecie analoghe a quelle oggetto della presente istanza, come noto, si è autorevolmente espresso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 13287/07/CDP e recentemente con la delibera 122 del 2010 (prot. 446/10/CDP) (All. 2 e 3).
Il fumus boni iuris. Le ragioni addotte in sede del ricorso avverso l’avviso di accertamento manifestano una palese nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell’accertamento.
Il periculum in mora. Il/la ricorrente, come già rappresentato in sede di ricorso, presenta una situazione finanziaria che non potrebbe mai far fronte all’esborso delle somme richieste. Dovrebbe ricorrere ad un prestito/finanziamento di difficilissimo ottenimento visto che __________. In tale ipotesi vi sarebbero quindi molte possibilità che il/la ricorrente non sarebbe in grado di far fronte al pagamento con tutte le evidenti conseguenze del caso. E’ sufficiente a tal fine verificare i redditi prodotti negli ultimi anni (in all. … quadri di UNICO degli ultimi tre anni dai quale si evince il reddito conseguito) per rendersi conto che l’eventuale pagamento determini danni gravi ed irreparabili conseguenze, sotto il profilo finanziario.
Il tutto, poi, a fronte di un pagamento prima facie indebito, in attesa di una sentenza che, alla fine, riconosca la validità delle proprie ragioni.

P.Q.M.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono la sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. 546/92 dell’avviso di accertamento suindicato.

Si allegano i seguenti documenti già richiamati nel testo:

All. 1 avviso di accertamento nr. …………………..
All. 2 delibera n. 13287/07/CDP
All. 3 delibera 122 del 2010 (prot 446/10/cdp)
All. 4: Quadri UNICO ultimi tre anni con reddito conseguito


___________, lì ________





ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL RUOLO
(In carta libera)

Alla Direzione Provinciale di ______________

Oggetto: Domanda di sospensione del ruolo

Il/La sottoscritt_ ____________________________, nat__ a ___________, il _______________, residente in __________, Via ____________, n. __________, codice fiscale _______________, indirizzo di posta elettronica _____________

(oppure)

La società ______, con sede legale in ____________, Via _______________, n. ____________, codice fiscale/partita Iva ____________, esercente l’attività di ________, in persona del suo legale rappresentante sig. ___________, nato a _________________________, il ____________, residente in ___________, Via _______________, n. _______, codice fiscale ___________

PREMESSO

che in data _____ è stata notificata la cartella di pagamento emessa dall’Agente della Riscossione di ________ per ottenere il pagamento di euro _____ a titolo di ________ per gli anni ___________;

che in data _________ ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di ___________ chiedendo l’annullamento delle iscrizioni operate da _____ di ___ in quanto _________ (indicare i motivi del ricorso);

che la prosecuzione della riscossione potrebbe causare danni gravi e irreparabili, siccome _________ (indicare le circostanze che possono cagionare tale danno)

CHIEDE

ai sensi dell’art. 39 del DPR 602/73, la sospensione della riscossione della somma ____ risultante dalla cartella di pagamento indicata in premessa per complessivi euro ___________ .

Si allega la seguente documentazione:

1) cartella di pagamento n. _________
2) copia del ricorso ______________
3) ___________________________


___________                                                                                                ________________
(Luogo e data)                                                                                                (Firma del contribuente)


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