Esecuzioni

Pignoramento del TFR


Il Trattamento di fine rapporto può essere pignorato

Il creditore di un soggetto con regolare contratto di lavoro oltre che sottoporre a pignoramento lo stipendio mensile di questo ultimo, di cui abbiamo già parlato in un precedente approfondimento, può procedere anche pignorando le somme percepite dallo stesso a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro
Il trattamento di fine rapporto è una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa indipendentemente dal motivo.
Nel caso specifico, il pignoramento del TFR dovrà avvenire nella forma del pignoramento presso terzi e potrà essere effettuato presso il datore di lavoro o presso l’istituto dove la somma viene versata. 
Prendiamo in considerazione, nell’approfondimento odierno, il pignoramento del TFR depositato presso il datore di lavoro. 
 

Pignoramento del TFR

Come anticipato, è pacifico che il TFR possa essere pignorato.   
Secondo quanto stabilito dall’art. 545 c.p.c., infatti, possono essere pignorate le somme dovute a titolo di stipendio di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, ricomprendendo tra queste ultime indennità anche il tfr. 
Tuttavia, la legge impone dei limiti a detto pignoramento.  
In quale misura può essere pignorato?
Sinteticamente:
  • quando si tratta di soddisfare crediti di natura alimentare: il tfr potrà essere pignorato nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice allegato
  • quando si tratta di soddisfare crediti dello Stato, Province o Comuni o ogni altro credito: si potrà procedere a pignorare il tfr nel limite di 1/5;
  • se concorrono contemporaneamente più pignoramenti (per crediti alimentari, tributi, altre cause), non si potrà pignorare più della metà delle somme.
 

Esigibilità 

Tuttavia, è bene precisare che il TFR diventerà esigibile solamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
 Il creditore procedente, quindi, potrà richiedere le somme accantonate a titolo di t.f.r. dal datore di lavoro solamente alla cessazione del rapporto del debitore.  
 
 
 
 

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