Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: missive e fax tra debitore e terzo


Revocatoria fallimentare: copia del verbale di pignoramento e scientia decotionis

Lo scambio di missive e fax tra debitore e terzo convenuto, nella sentenza 21.04.2009 n° 1320 del Tribunale di Bari

L’altro aspetto che è stato affrontato dalla sentenza è il valore probatorio da attribuire allo scambio di missive e fax intercorso tra il debitore e il terzo convenuto, nelle quali si richiede una dilazione nei pagamenti.

Si sottolinea, infatti, “Neppure lo scambio di missive e fax prodotti con riferimento alla concessione di dilazioni e/o alla modifica di termini di pagamento da parte della Cav. U. B. S.p.a. può assurgere a prova decisiva della “scientia decotionis”, trattandosi di normali vicende afferenti ogni rapporto commerciale […] ben potendo invece integrare una improvvisa e superabile crisi di liquidità di per sé non indicativa del tracollo”.

Il giudice ha fatto proprio l’indirizzo espresso da dottrina e giurisprudenza moderna, le quali sostengono provata la scientia decotionis attraverso un duplice passaggio logico.

In un primo tempo l’attenzione si ferma sugli indici presuntivi che possono far emergere la conoscenza dello stato d’insolvenza (protesti, notizie apparse sugli organi di stampa, esecuzioni immobiliari), mentre una volta provati tali fatti bisogna seguire un’analisi sul terzo e sulle sue concrete possibilità di essere in condizione di conoscere lo stato di decozione del debitore.

Bisogna valutare il luogo geografico dove abitualmente il terzo opera rispetto al debitore fallito, assieme alla frequenza dei rapporti commerciali intercorsi.

Il giudice ha, inoltre, osservato che in assenza di altri indici sintomatici di insolvenza, l’inadempimento di obbligazioni alle scadenze pattuite e la richiesta di dilazione nei pagamenti, specie se fra due soggetti territorialmente distanti e di lunga conoscenza commerciale, non integra la prova della conoscenza dello stato di decozione.

Se, poi, il contenuto della lettera e del fax risulti generico, come nel caso in esame, non può formarsi prova idonea della conoscenza dello stato d’insolvenza perché la lettera-fax è una normale comunicazione commerciale.

Quindi, l’orientamento manifestato dal Tribunale, si pone, correttamente sulla scia di un indirizzo che vede l’impiego dello strumento della revocatoria fallimentare ancorato a criteri di parsimonia e accortezza, attraverso il ricorso non a generiche presunzioni bensì a indici concreti e concordanti, rivelatori dell’animus del terzo convenuto in revocatoria fallimentare.


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