Revocatoria Fallimentare

Atti pregiudizievoli ai creditori? Ecco lo strumento per porvi rimedio


La revocatoria fallimentare

Spesso accade che il soggetto fallito compia atti a danno dei creditori, incidendo così sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum. Per porre rimedio a situazioni di questo genere interviene la revocatoria fallimentare, istituto posto a tutela dei creditori del fallito che, togliendo efficacia a determinati atti compiuti da quest’ultimo in un periodo di tempo stabilito, permette di ricostituirne il patrimonio a vantaggio di tutti coloro che vantano un credito nei suoi confronti.

Atti revocabili: atti a titolo gratuito, pagamenti e atti a titolo oneroso

Non tutti gli atti compiuti dal fallito possono essere oggetto di revocatoria fallimentare, questo al fine di evitare una paralisi dell’azione dell’imprenditore, il quale potrebbe decidere di non agire per timore di una eventuale revoca delle sue azioni. 
Tra gli atti revocabili, la legge distingue atti a titolo gratuito, pagamenti e atti a titolo oneroso.
Per quanto riguarda gli atti a titolo gratuito, ad esempio le donazioni, le rinunce o le remissioni compiute dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, sono dichiarati privi di ogni effetto, pertanto inefficaci nei confronti dei creditori, a norma dell’art. 64 L.F.
Detti beni sono acquisiti al patrimonio del fallito mediante la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.  
Stesso trattamento è previsto per i pagamenti di crediti, effettuati dal fallito, che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente. 
Per quanto riguarda, invero, gli atti a titolo oneroso è possibile richiederne la revoca se compiuti dal fallito nell’anno o nei sei mesi anteriori al fallimento.
Si tratta di categorie ben definite ossia:
  • Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso: questa ipotesi presuppone uno squilibrio tra ciò che il fallito deve dare o fare e ciò che riceve in cambio; 
  • Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento;
  • Pegni, anticresi ed ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti;
  • Pegni, anticresi ed ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti.
L’atto verrà revocato a meno che il terzo non provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore
Per accertare la conoscenza dello stato d’insolvenza il Giudice può avvalersi anche di presunzioni semplici. Tutto ciò è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sent. n. 3299/2017, ha statuito che: “Ai fini dell'accertamento della "scientia decoctionis", che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l'“id quod plerumque accidit”, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita”

Legittimazione e termine per la proposizione dell’azione

E’ il curatore fallimentare ad essere legittimato a proporre l’azione revocatoria.
Detta azione deve essere proposta avanti al Tribunale fallimentare. 
Tuttavia, la legge pone un termine entro il quale l’azione deve essere esperita: a norma dell’art 69 bis L.F., infatti, è stabilito che la revocatoria fallimentare deve essere promossa entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, non oltre cinque anni dal momento del compimento dell’atto pregiudizievole.

Quando gli atti pregiudizievoli sono compiuti tra il soggetto fallito e il coniuge

A volte può capitare che il soggetto, poi dichiarato fallito, compia atti pregiudizievoli ai creditori, non con un soggetto estraneo, bensì con il proprio coniuge. 
In questo caso, la legge detta una disciplina molto rigida.  Infatti, è prevista la revoca di tutti gli atti elencati dall’art. 67 L.F.  (a titolo oneroso) compiuti tra marito e moglie nel tempo in cui il coniuge esercitava una impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra gli stessi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, sempre nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale. 
Anche in questo caso, l’atto verrà revocato a meno che il coniuge non dichiarato fallito riesca a provare la mancata conoscenza dello stato d’insolvenza dell’atro coniuge.

Cosa può fare chi, per effetto della revoca, ha restituito quanto aveva ricevuto? 

La legge fallimentare, in questo caso, ammette il soggetto al passivo fallimentare per il suo eventuale credito, facendolo così diventare creditore del fallimento. 
Se, però, la revoca ha ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, è previsto che il terzo restituisca una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. 

Atti sottratti all’azione revocatoria

Come anticipato, sette sono le tipologie di atti esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina appena citata:
  1. i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
  2. le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
  3. le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti od affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione del fallimento tale attività sia effettivamente esercitata o siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
  4. gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;  per questo caso specifico, la Corte di Cassazione è intervenuta con sent. n. 13719/2016 affermando che “Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, il giudice deve verificare, con giudizio "ex ante", la manifesta idoneità del piano medesimo, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa.
  5. gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, nonché quelli posti in essere dopo il deposito del ricorso di concordato.
  6. i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ad altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.
  7. i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali.     

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