Revocatoria Fallimentare

Revocatoria Fallimentare


La revocatoria fallimentare parte 1


La revocatoria fallimentare è disciplinata dagli articoli 64 e s.s. l.f. , che si occupano degli effetti del fallimento su quegli atti che possono pregiudicare i diritti dei creditori. Questi articoli trattano dei casi in cui gli atti posti in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento possono essere revocati dal curatore oppure essere già inefficaci nei confronti dei creditori per legge.

Attraverso la revocatoria fallimentare gli atti compiuti dal debitore nei confronti dei creditori del fallimento, diventano inopponibili e quindi inefficaci, seppur validi.

La disciplina della revocatoria fallimentare è stata più volte modificata. Ricordiamo che se il curatore non può agire con la revocatoria fallimentare, può sempre agire con la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sebbene la domanda debba essere posta davanti al tribunale fallimentare. Il regime della revocatoria varia a seconda del tipo di atto compiuto dal debitore.

L’art. 69 bis, era dedicato ai termini generali di decadenza dalla azione revocatoria, con le modifice d.l. 83\2012 convertito con l. 134\2012 è stato aggiunto un altro comma, dedicato al computo dei termini per esercitare l'azione revocatoria; si è stabilito che in caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento :" i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

 

(Segue)


News correlate

Che cos'è la revocatoria fallimentare
Notizie > Revocatoria Fallimentare




Revocatoria fallimentare e prima casa
Notizie > Revocatoria Fallimentare