Revocatoria Fallimentare

Revoca del Fallimento | parte 1


La revoca del fallimento - parte prima

Il reclamo avverso la sentenza di fallimento può essere accolto o meno. Se è respinto, non vi è alcun cambiamento, ma se esso viene accolto vi sono degli effetti.

La regola generale è quello di riportare la situazione allo status quo ante la dichiarazione di fallimento, quindi restituendo all’imprenditore-fallito ciò di cui questi è stato privato.

Si parla della restituitio in pristinum, alla quale, tuttavia, va sollevata l’eccezione prevista dall’art. 18 l.f. co. 15, esso prevede che se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Cosa si intende per atti legalmente compiuti dagli organi della procedura

Gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, e quindi privi di vizi, continueranno a produrre i loro effetti anche se la revoca è intervenuta.

Se i termini per il giudizio sono rispettati e se la Corte sospende la liquidazione dell’attivo in presenza di gravi motivi ai sensi dell’art. 19 l.f., i casi in cui l’ex fallito subisce un danno, sono davvero pochi.

Ulteriori danni

Il debitore fallito può poi aver subito altri danni dal fallimento revocato. L’art 147 del T.U. in materia di spese di giustizia prevede un regime speciale: il creditore che ha chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, può essere condannato per danni e a pagare le spese della procedura fallimentare. Per ottenere i danni, l’imprenditore ex-fallito dovrà presentare la richiesta nel reclamo.

 

(Segue)


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