Revocatoria Fallimentare

Natura distributiva della revocatoria fallimentare


Revocatoria fallimentare, vendita di immobile ipotecato ed estinzione del credito: riaffermazione della natura distributiva.

Cassazione civile , SS.UU., sentenza n° 7028/2006

La natura distributiva

In precedenza, la Cassazione, partendo dalla natura distributiva della revocatoria, aveva sostenuto che il danno della massa fosse in re ipsa, ovvero presunto in via assoluta e consiste nella pura e semplice lesione della par condicio creditorum. La sentenza n. 7028/2006 conferma ciò che la Corte in alcune sue precedenti pronunce aveva statuito. Il legislatore, con le modifiche intervenute nella legge fallimentare ha dimezzato il periodo sospetto per l’esercizio dell’azione revocatoria e ha introdotto la non revocabilità delle vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo che vanno costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado.

Va sottolineato che con tale provvedimento le S.U. della Suprema Corte, hanno:

  • Confermato il carattere distributivo dell’azione revocatoria fallimentare;

  • Stabilito che l’art. 67, comma 2, l.f. tende a recuperare quel bene che, uscendo dal patrimonio del debitore (insolvente), sottrae il beneficiario alla posizione di creditore concorrente, perché in tal modo già soddisfatto, con una lesione automatica del principio della par condicio dei creditori. Solo nella fase finale di riparto dell’attivo fallimentare si potrà verificare se esistono altri creditori privilegiati di grado superiore o pari rispetto a quello che ha beneficiato del pagamento vietato e se, in caso di riscontro positivo, sia possibile l’integrale soddisfazione di tutti.


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