Revocatoria Fallimentare

Esenzioni in materia di azione revocatoria fallimentare


Il terzo comma dell’art. 67 della legge fallimentare, modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n.35 conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, riporta le esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare, che, in aggiunta al dimezzamento dei tempi del periodo sospetto, contribuiscono ad un significativo restringimento del campo operativo dell’istituto.

La riforma in materia di azione revocatoria fallimentare

La riforma ha dato  stabilità e certezza ai rapporti giuridici e celerità alla procedura. Per il punto relativo alla lett. f) della norma sopraccitata, sono esenti da revocatoria “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.

L’esenzione da revocatoria, in questo caso, non viene applicata soltanto ai pagamenti di crediti liquidi ed esigibili di cui al comma 2 dell’art. 67, ma anche ai pagamenti di cui al comma 1 dello stesso articolo non effettuati con mezzi normali di pagamento ed anche all’ipotesi contemplata dall’art. 65.

Quali sono le finalità della norma in tema di azione revocatoria

L’esenzione viene giustificata con la volontà di assicurare la continuazione dell’attività di impresa in crisi, cercando di superare la stessa, non escludendo il ricorso a soluzioni giudiziali e stragiudiziali alternative al fallimento.

La revocatoria è sicuramente un disincentivo alla prestazione di lavoro nell’imminenza di fallimento. soprattutto da parte dei lavoratori qualificati che potrebbero essere indotti ad interrompere la collaborazione, accettando l’offerta di impiego di concorrenti, contribuendo così a rendere ancora più critica la situazione. Per questo è necessario garantire la retribuzione per assicurare l’operatività aziendale.

La ratio è quella di proteggere soggetti socialmente deboli (lavoratori dipendenti e affini). Al contrario questi potrebbero essere costretti a restituire alla curatela le retribuzioni percepite per il lavoro svolto, pur godendo le medesime del privilegio di primo grado di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c.

Gli aspetti critici delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare

Sebbene le ragioni dell’esenzione siano condivisibili, bisogna pensare pericolo che in tal modo possa essere lesa la par condicio creditorum. L’imprenditore potrebbe pagare in misura diversa ed in tempi diversi lavoratori muniti dello stesso privilegio. Così chi ha ricevuto il pagamento lo trattiene in via definitiva, perché lo stesso non è revocabile, a danno dei creditori di pari grado a cui nulla è stato dato. (retribuzione corrisposta ai dirigenti, non invece agli operai ed impiegati).

Se vi sono, però,  presupposti di cui all’ art. 2901 c.c., il curatore potrebbe chiedere la restituzione dei pagamenti, con la revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f.

L’applicazione della tutela in materia di esenzioni dalla revocatoria fallimentare

L’esenzione si fonda sulla rilevanza soggettiva di chi riceve i pagamenti e riguarda i dipendenti del fallito, i lavoratori parasubordinati.
La categoria dei dipendenti è configurata dagli artt. 2094 e 2095 c.c., e dalle nuove figure lavorative in materia di flessibilità, introdotte dalla legge Biagi n.30 del 2003.
A causa del testo generico non è facile delineare l’ambito di applicazione della norma.

L’esenzione si può, inoltre, applicare al socio d’opera delle società personali, quando l’attività sia in concreto esercitata con modalità tali da configurare lo stato di dipendenza economica che costituisce l’elemento essenziale della parasubordinazione ed anche ai soci lavoratori di cooperativa quando il rapporto di lavoro prevale su quello di carattere societario.

Tra i pagamenti non revocabili possiamo anche, sicuramente citare,  gli emolumenti corrisposti all’agente di commercio; la figura può essere, infatti, equiparata a tutti gli effetti a quella del dipendente, ragion per cui è possibile applicare alla stessa il citato art. 409 n. 3 c.p.c.

Sono, invece, sicuramente e senza ombra di dubbio esclusi dall’esenzione: i compensi pagati a liquidatori ed amministratori di società, stante l’attività di natura gestoria svolta dagli stessi, che fa venir meno il requisito della subordinazione; i compensi percepiti dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi occasionali. Agli stessi deve essere invece garantita la tutela in base alla lett. a) dell’art. 67, co. 3. Quindi anche il tal caso il pagamento non sarebbe revocabile, purché avvenga nei “termini d’uso”.

Giacchè l’esenzione riguarda i “corrispettivi per prestazioni di lavoro”, di conseguenza saranno da considerarsi oggetto di revocatoria l’indennità di preavviso ed i rimborsi spese non avendo tale natura.


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