Esecuzioni

Esecuzione mobiliare


L’esecuzione mobiliare è quella procedura giudiziaria con la quale il creditore chiede il pignoramento dei beni mobili appartenenti al debitore. Tali beni mobili, una volta pignorati, saranno destinati alla vendita e il ricavato verrà utilizzato per soddisfare la pretesa creditoria.

Esecuzione mobiliare: il precetto

Per poter avviare utilmente la procedura di esecuzione mobiliare, è importante iniziare dal precetto. Il creditore dovrà provvedere alla notifica dell’atto di precetto unitamente al titolo esecutivo. Nel precetto il creditore dovrà intimare al debitore di pagare, entro dieci giorni, la somma a lui dovuta, pena l’esecuzione forzata. Se il debitore non effettua il pagamento delle somme indicate nel termine di dieci giorni, si potrà procedere al pignoramento dei beni mobili del debitore.

Esecuzione mobiliare: il pignoramento

Munito di precetto e di titolo esecutivo, l’ufficiale giudiziario inizia la ricerca dei beni mobili da pignorare. Tale ricerca può essere effettuata sia presso l’abitazione del debitore sia presso altri luoghi a lui appartenenti o comunque legati alla sua persona.  E’ bene sottolineare che, su ricorso del creditore, il Presidente del Tribunale oppure il Giudice Delegato possono – con decreto – autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare determinati beni di cui il debitore non può direttamente disporre perché non presenti nei luoghi a lui appartenenti. L’ufficiale giudiziario, nella ricerca dei beni da pignorare, può aprire ripostigli oppure porte e, ove lo ritenga necessario, può farsi assistere dalla forza pubblica.

Esecuzione mobiliare: i beni pignorabili

La Legge stabilisce espressamente quali sono i beni che l’ufficiale giudiziario può pignorare. In particolare, essi sono i beni mobili, i titoli di credito e il denaro appartenente al debitore. Per poter essere pignorati, tali beni dovranno trovarsi nei luoghi di cui il debitore ha la disponibilità: ciò vuol dire che l’ufficiale giudiziario non dovrà verificarne la proprietà.

Esecuzione mobiliare: i beni impignorabili

La Legge individua una categoria di beni che l’ufficiale giudiziario non potrà mai pignorare. Sono i cosiddetti “beni impignorabili in modo assoluto”. In particolare, sono quei beni che garantiscono il sostentamento del debitore e della sua famiglia oppure quei beni che abbiano un particolare valore (ad esempio un valore religioso) per il debitore. Ancora, sono impignorabili quei beni che consentono ad debitore la prosecuzione della propria attività lavorativa o che gli consentono una vita dignitosa.

Esecuzione mobiliare: la scelta dei beni da pignorare e l’atto di pignoramento

L’ufficiale giudiziario, nel momento in cui esegue il pignoramento, deve scegliere quei beni che sono di pronta e facile liquidazione e, quindi, quei beni che possono essere facilmente venduti. E’ lo stesso ufficiale giudiziario che redige l’atto di pignoramento che costituisce il verbale delle operazioni che ha compiuto. Nell’atto di pignoramento l’ufficiale giudiziario dovrà indicare i beni pignorati, il loro stato nonché la stima del loro valore. Una volta terminate tutte le operazioni, l’ufficiale giudiziario provvede a consegnare il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore. Quest’ultimo deposita il tutto – entro quindici giorni - presso la cancelleria del Tribunale e il cancelliere provvede a formare il fascicolo della procedura esecutiva.

Esecuzione mobiliare: l’unione dei pignoramenti e il pignoramento successivo

Sovente può accadere che l’ufficiale giudiziario si imbatta in un pignoramento già effettuato oppure già iniziato. Nel caso del pignoramento già iniziato, l’ufficiale giudiziario continua le operazioni insieme all’altro ufficiale: il processo verbale sarà unico per entrambi gli operatori. Nel caso di pignoramento già effettuato, invece, l’ufficiale darà atto – nel processo verbale - delle attività già effettuate, descrivendo i beni mobili pignorati. Successivamente potrà procedere al pignoramento degli altri eventuali beni.

Esecuzione mobiliare: l’intervento dei creditori

Sovente accade che altri creditori del debitore intervengano nella procedura esecutiva. Essi potranno partecipare alla distribuzione della somma che verrà ricavata dalla vendita dei beni pignorati. I creditori dovranno depositare l’atto di intervento non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita oppure per l’assegnazione.

Esecuzione mobiliare: l’istanza di vendita o di assegnazione

Nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare, il debitore può, ai sensi dell’articolo 501 del codice di procedura civile, chiedere al giudice la distribuzione del denaro pignorato oppure la vendita dei beni. Il giudice dell’esecuzione, su specifica istanza del creditore, dispone la vendita del bene pignorato che potrà essere effettuata al pubblico incanto oppure tramite l’Istituto di Vendite Giudiziarie.  La somma che verrà ricavata dalla vendita del bene pignorato sarà ripartita tra tutti i creditori intervenuti tempestivamente alla procedura esecutiva mobiliare.


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