Molto frequente e comune nella prassi è il pignoramento dell’auto, di rimorchi oppure di moto. Una procedura che è stata modificata di recente dal Legislatore che – con il D.l. n. 83 del 27.06.2015, conv. in l. n. 132 del 06.08.2015 - ha introdotto rilevanti novità in tema di esecuzione forzata.
Attualmente, in seguito alla riforma, è possibile avviare la procedura di esecuzione forzata su un’auto, un rimorchio oppure una moto con le forme del pignoramento mobiliare ai sensi dell’articolo 518 c.p.c.. In alternativa, l’esecuzione forzata avente ad oggetti i citati beni, può essere utilmente esperita mediante notificazione al debitore di un atto contenente gli estremi richiesti dalla Legge speciale per l’iscrizione dei beni mobili nei pubblici registri e la precisa indicazione dei beni e dei diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione.
Nei paragrafi che seguono, analizzeremo più nel dettaglio il pignoramento e l’esecuzione avente ad oggetto auto, rimorchi oppure moto.
Esecuzione forzata e pignoramento dell’auto: la procedura
Prima della riforma, l’esecuzione forzata iniziava con la notifica dell’atto di pignoramento dell’auto che doveva essere eseguita personalmente ovvero a mano presso il domicilio del debitore. Successivamente, l’auto veniva messa all’asta ed eventualmente venduta.
Oggi, in seguito alla riforma, il creditore e l’Ufficiale Giudiziario possono intraprendere e condurre tutta la procedura esecutiva in via telematica.
Dopo aver effettuato una veloce ricerca nel pubblico registro automobilistico (Pra) utile per rintracciare il titolare dell’auto, l’ufficiale giudiziario può subito notificare al debitore l’atto di pignoramento (che dovrà poi essere trascritto) nelle quali dovrà aver cura di indicare esattamente l’auto che si vuole sottoporre ad esecuzione forzata.
Esecuzione forzata: il contenuto dell’atto di pignoramento
Come si potrà facilmente intuire, l’atto di pignoramento è il documento formale che consente al debitore di venire a conoscenza dell’esistenza di un’ingiunzione nei suoi confronti, dei beni pignorati, delle scadenze e dei tempi entro i quali è chiamato a consegnare i beni e i documenti di proprietà.
Ricordiamo, inoltre, che l’atto di pignoramento deve contenere una serie di elementi imprescindibili e richiesti dalla Legge. Detto atto deve innanzitutto contenere l’ingiunzione al debitore di astenersi dal compiere qualsivoglia atto di disposizione (vendita, donazione…) del bene sottoposto ad esecuzione forzata.
L’atto di pignoramento deve altresì contenere l’intimazione al debitore a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, i titoli e tutti i documenti relativi alla proprietà e all’uso degli stessi. La consegna dei citati documenti dovrà essere effettuata presso l’Istituto di vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Gli obblighi di consegna del debitore e le sanzioni previste dalla Legge
Qualora il debitore non dovesse ottemperare i citati obblighi di consegna all’Istituto di vendite giudiziarie, incorrerà in una serie di sanzioni (anche penali) e non potrà circolare con l’auto pignorata. In particolare, la polizia ritirerà la carta di circolazione e gli eventuali documenti e titoli relativi alla proprietà del bene pignorato. L’auto sottoposta a pignoramento verrà materialmente sottratta alla disponibilità del debitore ed immediatamente consegnata all’Istituto di vendite giudiziarie.
Infine, una volta depositate in cancelleria il titolo esecutivo, il precetto, l’atto di pignoramento, la nota di trascrizione ed un volta formato il fascicolo dell’esecuzione, l’auto viene messa all’asta e, qualora risultasse invenduta, viene restituita al debitore.
Esecuzione forzata: l’assegnazione diretta del bene
In una particolare ipotesi, il creditore può richiedere di diventare proprietario dell’auto pignorata. Potrà farlo soltanto tramite la procedura dell’assegnazione diretta del bene. In questo caso e su richieste del creditore, l’auto non viene messa all’asta. Tramite apposita istanza di assegnazione da presentare entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore delle copie conformi degli atti e della nota di iscrizione a ruolo, il creditore può richiedere al Giudice di diventare proprietario dell’auto.
Il Tribunale dovrà effettuare le valutazioni oggettive del caso e dovrà verificare, in particolare, se il valore dell’auto pignorata è maggiore oppure uguale al credito vantato dal creditore. Dopo aver effettuato tutte queste valutazioni, il Tribunale decide se assegnare l’auto pignorata al creditore oppure se procedere con la vendita. Nel caso in cui si decida per l’assegnazione e se il valore dell’auto pignorata è superiore a quello del credito, il creditore è ovviamente tenuto a corrispondere la differenza al debitore.